CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11751 del 8 giugno 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO – DOPPIO LICENZIAMENTO – APPLICABILITA’ – CAUSE DIVERSE DI LICENZIAMENTO
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1190 del 2013, pubblicata il 21 novembre 2013, decideva su due procedimenti riuniti:
il procedimento di appello r.g. n. 767 del 2012, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 350 del 2012 con cui il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto la domanda proposta da V.G., ispettore del lavoro, nei confronti di B.G.E., A. srl, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e P.G., volta a far dichiarare, per plurime violazioni dell’art. 55-bis, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché per mancanza di motivazione, mancanza di affissione del codice disciplinare e difetto di proporzionalità, l’illegittimità del licenziamento intimato con decreto n. 987 del 24 maggio 2011.
Il procedimento di appello r.g. n. 768 del 2012 avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 349 del 2012, con cui il Tribunale di Reggio Emilia respingeva la domanda di V.G. proposta nei confronti di B.G.E., C.E., B.A., A. srl, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e P.G., volta a far dichiarare, per plurime violazioni dell’art. 55-bis, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché per mancanza di motivazione, mancanza di affissione del codice disciplinare e difetto di proporzionalità, l’illegittimità del licenziamento irrogato con decreto n. 986 del 24 maggio 2011.
1.1. La Corte d’appello esaminava i motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza numero 350 del 2012 e riteneva l’appello non fondato. Affermava poi che i decreti direttoriali con i quali erano stati irrogati i due licenziamenti erano stati adottati nella medesima data del 24 maggio 2011, e notificati all’esito della registrazione, per il tramite dei Carabinieri nel medesimo giorno, quindi, l’accertata legittimità del licenziamento, di cui alla sentenza n. 350 del 2012, portava a ritenere risolto il rapporto di lavoro.
Di conseguenza il licenziamento intimato nello stesso giorno con il dd n. 986, comunicato contemporaneamente all’altro e sulla cui impugnazione si era pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 349 del 2012, doveva ritenersi privo di ogni effetto, con conseguente inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, anche con riguardo alle domande di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in quanto tutte basate sul presupposto dell’illegittimità del recesso.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado d’appello ricorre V.G. prospettando 12 motivi di impugnazione.
3. Resiste il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con controricorso.
4. B.G.E., C.E., B.A., P.G. e A. Srl sono rimasti intimati.
4. Il Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. I primi tre motivi di ricorso riguardano la statuizione resa dalla Corte d’Appello sul licenziamento irrogato con decreto n. 987 del 2011, oggetto del proc. di appello n. 767 del 2012.
1.1. Con il primo motivo di ricorso il V. prospetta il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 c.p.c.
Omesso esame per un fatto decisivo per il giudizio. In relazione agli artt. 100, 112, 113 c.p.c.e agli articoli 1324, 1325, 1418, 1421, e 2118 cc.
Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento di cui al decreto 987, atteso che, tale licenziamento perché aveva numero cronologico successivo all’altro licenziamento erogato nel medesimo giorno doveva ritenersi privo di esistenza, perché il datore di lavoro non aveva più potere dal momento che il rapporto di lavoro si era già sciolto.
1.2. Il motivo non è fondato.
I decreti con cui venivano irrogati i due licenziamenti venivano adottati nella medesima data (24 maggio 2011) e notificati, all’esito della registrazione, per il tramite dei Carabinieri, nel medesimo giorno. L’assegnazione del protocollo, dunque, è mero frutto di modalità organizzative della PA, che non incide sulla sussistenza della causa dell’atto di recesso datoriale.
Peraltro, come questa Corte ha già affermato (Cass., sentenza n. 11910 del 2015, ord. n. 20586 del 2015) il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la censura dì violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. Entrambi i vizi sono prospettati in relazione all’articolo 152 c.p.c., ed all’articolo 55-bis, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001, nonché agli articoli 113 e 115 c.p.c., nonché all’art. 7 della legge 300 del 1970.
Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che la contestazione che portava all’irrogazione del licenziamento di cui al decreto n. 987, oggetto del procedimento di appello r.g. n. 767 del 2012,
interveniva tempestivamente il 16 marzo 2011 (con nota del 10 marzo 2011 dell’Università di Palermo appurava la non autenticità di ben 81 attestazioni, risalenti ai mesi di maggio, giugno, novembre e dicembre 2010), atteso che l’Amministrazione veniva a conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti nel corso dell’istruttoria dell’altro procedimento disciplinare; comunque, anche a considerare la diversa data del 21 febbraio 2011 (nota Università relativa alla non autenticità delle due attestazioni del 14 dicembre 2010 per la fruizione del permesso retribuito di studio mentre il V. si trovava a svolgere l’attività di avvocato presso il Tribunale di Marsala), la contestazione era tempestiva, dovendosi fare riferimento alla contestazione per iscritto dell’addebito e non al ricevimento della stessa da parte del lavoratore.
Espone il ricorrente che l’Amministrazione aveva già conoscenza dei fatti rilevanti il 26 gennaio 2011, quando all’Ufficio procedimenti disciplinari venivano comunicati (nota n.1800, che riguardava lo svolgimento da parte del V. il 14 dicembre 2010 di attività di avvocato presso il Tribunale di Marsala, sezione distaccata dì Partanna, mentre il predetto risultava assente dal lavoro con permesso retribuito per diritto allo studio) comportamenti aventi rilievo disciplinare (che davano luogo al proc. disciplinare concluso con il decreto n. 986), poiché in base a tale nota si apriva il primo procedimento disciplinare, dalla cui istruttoria emergevano altri fatti poi oggetto dell’altro procedimento disciplinare (non autenticità di 81 attestazioni di frequenza presso l’Università di Palermo, risalenti ai mesi di maggio, giugno, novembre e dicembre 2010). Pertanto la notifica della contestazione doveva avvenire entro e non oltre il 7 marzo 2011, mentre era intervenuta tardivamente il 6 aprile 2011 (data di ricezione della contestazione). Ciò anche a considerare dies a quo il 21 febbraio 2011.
Nel termine di 40 giorni deve essere effettuata la contestazione dell’addebito, che, in quanto atto recettizio, in detto termine, deve essere portato a conoscenza del lavoratore, e non meramente adottato.
2.1. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale ha ricondotto, in primis, la conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti, tenuto conto dell’oggetto del procedimento disciplinare, alla nota riguardante la non autenticità delle 81 attestazioni, intervenuta il 10 marzo 2011, affermando, poi, che quando anche si fosse fatto riferimento alla comunicazione della non autenticità delle due prime attestazioni, comunque la contestazione era tempestiva.
Dunque il vaglio della correttezza della statuizione della Corte d’Appello con riguardo alla data del 21 febbraio 2010, assume rilievo solo nel caso in cui risulti erroneo il rilievo attribuito alla nota del 10 marzo 2011.
Rileva il Collegio che si tratta di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto congrua e fondata su una precisa emergenza istruttoria (l’accertamento della non autenticità di 81 attestazioni di frequenza che evidenziava una condotta disciplinarmente rilevante diversa rispetto a quella del precedente procedimento disciplinare alla cui fattispecie si riferivano le due attestazioni dì cui alla nota del 21 febbraio 2011), a fronte della quale il ricorrente non indica circostanze di fatto e ulteriori elementi da cui il giudice del merito avrebbe dovuto trarre la prova di una piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente da parte dell’Amministrazione, salvo le prime due attestazioni che tuttavia si riferivano alla vicenda che dava luogo al primo procedimento disciplinare, di cui ai fatti della nota del 26 gennaio 2011 n. 1880 della DPL Reggio Emilia, che, analogamente, riguardava la precedente distinta vicenda disciplinare e non può costituire dies a quo per la effettuazione della contestazione.
La Corte d’Appello, nell’individuare il dies a quo del termine per l’effettuazione della contestazione in relazione al licenziamento irrogato con il dd. 987 del 2011, chiarisce che mentre il 21 febbraio 2011 aveva notizia della non autenticità di due attestazioni di frequenza relative al 14 dicembre 2010, allorché il V. svolgeva l’attività di avvocato, in assenza dal servizio con permesso retribuito allo studio, solo il 10 marzo 2011 acquisiva la notizia della non autenticità delle n. 81 attestazioni di frequenza oggetto del procedimento disciplinare di cui alla contestazione 16 marzo- 21 aprile 2011.
Correttamente e congruamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto tempestivamente effettuata la contestazione in questione, risultando dunque non decisivo il profilo di censura sulla natura recettizia dell’atto di contestazione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta violazione falsa applicazione di norme di diritto. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Entrambi in relazione all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 604 del 1966, agli articoli 113 e 115 c.p.c.
Assume ricorrente che il recesso era intervenuto già con la nota del 24 maggio 2011 con cui si era comunicato che il licenziamento era stato irrogato con il decreto 987, che era in corso di registrazione e che sarebbe stato trasmesso in copia a registrazione avvenuta. Poiché in detta nota non vi era esplicitazione dei motivi del licenziamento, ragione per la quale il licenziamento sarebbe inefficace.
3.1. Il motivo non è fondato. Correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che il decreto direttoriale conteneva la dichiarazione di recesso e le ragioni dello stesso, non potendosi considerare equivalente la mera nota di comunicazione dello stato dell’iter procedimentale (registrazione). Non può trovare, quindi, applicazione, nella specie, l’art. 2 della legge n. 604 del 1966.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; in relazione all’articolo 112, 113 e 115 c.p.c., nonché in relazione all’articolo 18 della legge 300 del 1970 e dell’art. 2043 cc.
Il ricorrente si duole che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. nel rigettare, ritenendole assorbite, le domande di reintegra nel posto di lavoro e la domanda relativa alle spettanze economiche. Avrebbe violato l’articolo 115 c.p.c. perché non poneva a fondamento della decisione le prove proposte da ricorrente, e l’art. 113 perché non aveva pronunciato secondo norme di diritto.
4.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112, si rileva che correttamente la Corte d’Appello avendo ritenuto la legittimità del licenziamento, non procedeva all’esame delle domande che, invece, avevano come presupposto una declaratoria di illegittimità del recesso. Inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt. 113 e 115 c.p.c., in ragione della genericità delle stesse prive di riferimenti specifici alle norme di diritto violate e alle prove che non sarebbero state vagliate.
5. Con il quinto motivo il V. censura la sentenza con riguardo alle statuizione sulle spese. Assume che in ragione della prospettata fondatezza dell’appello le stesse non potevano essere poste a suo carico e che la chiamata in causa di A. srl andava riferita al B. su cui doveva quindi ricadere le relative spese del giudizio.
5.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione nel governo delle spese di lite del principio della soccombenza, atteso il rigetto dell’appello del V.
Con riguardo alla A. srl, si rileva che la stessa veniva chiamata in causa a garanzia dal B. e quindi a seguito del rigetto della domanda del V. la domanda di garanzia veniva assorbita con conseguente soccombenza del V. con riguardo alle spese di lite del terzo chiamato in causa.
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass., n. 2492 del 2016).
6. Con il sesto motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione articolo 360 n. 3 e n. 5, in relazione all’articolo 27, comma 2 Cost., agli artt. 113, 115 e 214 c.p.c. nonché all’articolo 13 del Contratto collettivo di lavoro comparto Ministeri 2002/2005 del 12 giugno 2003, nonché dell’articolo 2106 c.c.
Assume il ricorrente che le condotte in questione non rientravano nelle ipotesi per cui era prevista la sanzione espulsiva, non essendo previste dalla contrattazione collettiva. La gravità delle condotte avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in sede penale; invece non vi era stata alcuna condanna, né vi era stato disconoscimento delle firme apposte sugli attestati da parte di chi le aveva apposte, e la nota dell’università consisteva in un verbale stilato al consiglio di facoltà a cui non partecipavano i professori a cui si riferivano le attestazioni.
L’Amministrazione aveva ritenuto il V. colpevole dei fatti senza il sostegno di alcuna condanna penale.
Il ricorrente, inoltre, ricorda come l’Amministrazione ha adottato due provvedimenti disciplinari: il dd 986 comunicato il 24 maggio 2011 e il dd 987, comunicato il 24 maggio 2011. La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione oggetto del pr. n. 767/12 avente ad oggetto il dd 987, che invece avrebbe dovuto ritenere inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto dell’intervenuta mancanza di causa del licenziamento de quo.
6.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente fa riferimento ai presunti fatti addebitati e di cui sarebbe stato ritenuto colpevole senza però precisare gli stessi al fine di una circostanziata contestazione della statuizione della Corte d’Appello sulla legittimità del licenziamento con riguardo alle disposizioni invocate.
Come già si è sopra affermato, nella trattazione del primo motivo di ricorso, l’assegnazione del protocollo è mero frutto di modalità organizzative della PA, che non incide sulla sussistenza della causa dell’atto di recesso datoriale la cui legittimità è stata vagliata dalla Corte d’Appello.
7. I motivi di impugnazione 7, 8, 9, 10, 11 e 12, riguardano, sotto diversi profili, prospettandosi sia vizi di violazione di legge che vizi di motivazione, la statuizione della Corte d’Appello che ha dichiarato privo di effetti il licenziamento irrogato con il dd 986 del 24 maggio 2011, attesa la legittimità del licenziamento irrogato con dd. 987 del 24 maggio 2011.
Il ricorrente, per completezza espositiva, in via subordinata, chiede la cassazione dei capo 16° della sentenza n. 1190 della Corte d’Appello, che ha ritenuto risolto il rapporto di lavoro in ragione del licenziamento irrogato con dd. n. 987, e ha ritenuto privo di effetto per mancanza di causa, per l’impossibilità di adempiere la sua funzione, venendo ad incidere su un rapporto di lavoro ormai estinto, il licenziamento irrogato con dd 986, con conseguente inammissibilità dell’appello per carenza di interesse.
Sono prospettate censure analoghe a quelle formulate rispetto al licenziamento irrogato con il dd 987 del 24 maggio 2011; in particolare, mancata osservanza del termine di 40 giorni per l’effettuazione ella contestazione, mancata comunicazione dei motivi del recesso nel termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, mancata statuizione sulla domanda di reintegra e conseguenze patrimoniali, erronea statuizione sulle . spese anche con riguardo al terzo chiamato in causa.
7.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della toro connessione. Gli stessi sono inammissibili.
Ed infatti, la legittimità del licenziamento irrogato con dd 987, poiché determina la cessazione del rapporto di lavoro, priva di causa il licenziamento di cui al dd 986, con conseguente carenza di interesse da parte del lavoratore, come correttamente statuito dalla Corte d’Appello, e valida la corretta applicazione della regola della soccombenza nel governo delle spese di lite.
8. Il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come in dispositivo. Nulla spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate.
10. V.G. è stato ammesso al gratuito patrocinio.
L’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato comporta il venir meno dell’obbligo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. ord. n. 5258 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quattromila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
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