CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11895 del 12 maggio 2017
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Messina, con sentenza resa pubblica il 20/2/2014 confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta la domanda proposta da M. R. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera 21/6/2010 con i provvedimenti reintegratori e risarcitori di cui all’art.18 legge n.300/1970.
Nel ripercorrere l’iter argomentativo seguito dal giudice di prima istanza, la Corte distrettuale, per quanto in questa sede rileva, osservava che il lavoratore in sede di giustificazioni scritte, aveva espresso altresì la “inequivoca e chiara volontà di essere sentito al fine di esporre ulteriormente le proprie ragioni”, precisando che la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare era da intendersi subordinata all’esito della audizione nel corso della quale avrebbe potuto più agevolmente spiegare le proprie ragioni oltre a quelle già esposte nella lettera del 9/6/2010. Argomentava, quindi, che la mancata audizione del lavoratore che ne avesse fatto richiesta, integrava un vulnus al diritto di difesa tutelato ex art.7 comma 5 L.300/70, anche nel caso in cui fossero stata rese giustificazioni scritte ampie e potenzialmente esaustive.
Avverso tale pronuncia interpone ricorso per cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sostenuto da due motivi.
Resiste con controricorso l’intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e ss. Cod. civ., nonché dell’art.7 1.300/70 e dell’art.61 c.c.n.l. delle Attività Ferroviarie in data 16/4/2003. Si deduce che la Corte distrettuale sia incorsa in errore ritenendo che nella propria lettera di giustificazioni, il M. avesse formulato espressa istanza di audizione orale ai sensi dell’art.7 1.300/70 nonché della disposizione collettiva di settore. Si deduce per contro, che la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare formulata in sede di giustificazioni, era finalizzata all’esigenza di conseguire la sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità rispetto al procedimento penale pendente in relazione ai medesimi fatti oggetto dell’addebito disciplinare.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e ss. Cod. civ., nonché dell’art.7 1.300/70 e dell’art.61 c.c.n.l. delle Attività Ferroviarie in data 16/4/2003 nonché degli artt.1175 e 1375 cod. civ, Si stigmatizza l’impugnata sentenza per non avere fatto buon governo delle disposizioni citate e, segnatamente dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ritenendo che il datore di lavoro fosse tenuto M i 2o538/2014 a dare corso ad una richiesta di audizione ingiustificatamente finalizzata a ritardare la definizione del procedimento.
3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di fondamento. Occorre premettere, che, come affermato da questa Corte in numerosi approdi, l’interpretazione dei contratti, e degli atti di autonomia privata, è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché alla coerenza e logicità della motivazione. Pertanto, qualora venga dedotta la violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all’uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (vedi Cass. 27/1/2006 n.1754). Si è ribadito al riguardo che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di • fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (vedi Cass. 10/2/2015 n.2465).
4. Nello specifico la Corte di merito ha proceduto ad una esegesi dell’atto di giustificazioni reso dal M. che è del tutto coerente con i criteri di interpretazione degli atti di autonomia privata sanciti dalle disposizioni codícistiche invocate dalla parte ricorrente. Posto che il punto controverso riguardava l’inciso, che seguiva una diffusa elencazione delle giustificazioni rese dal lavoratore a seguito della lettera di contestazione degli addebiti, secondo cui “per i suesposti motivi e per quegli altri che potranno essere dedotti nei modi e termini di legge, previa audizione dell’interessato, si chiede…”, i giudici del gravame hanno dedotto che “il M., nel richiamare espressamente, oltre ai motivi già esposti quale giustificazione del proprio operato, altri che era sua intenzione successivamente esporre nei modi e termini di legge previa audizione, manifestava l’inequivoca e chiara volontà di essere sentito al fine di esporre ulteriormente le proprie ragioni. Il M. avanzava richiesta di sospensione del procedimento disciplinare evidentemente subordinata all’esito di una successiva audizione nella quale avrebbe più diffusamente spiegato le proprie ragioni, oltre a quelle già esposte nella lettera del 9 giugno 2010. Ciò è reso evidente dall’utilizzo dell’espressione “previa audizione” quale momento antecedente alla sospensione, essendo la richiesta di essere ascoltato finalizzata alla sospensione della procedura”. Muovendo dal testo delle espressioni adoperate, indicative di un contenuto sufficientemente specifico, la Corte distrettuale ha indagato la volontà negoziale ivi sottesa, pervenendo a conclusioni coerenti con il significato delle parole e con il senso logico che le informa, con esclusione di una totale obliterazione di fatti decisivi che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero di una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune o ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.
5. Gli approdi ai quali sono pervenuti i giudici dell’impugnazione appaiono altresì conformi a diritto.
Non può, infatti, sottacersi che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui si intende dare continuità, il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta (vedi Cass. 26/10/2010 n.21899), allorquando tale volontà sia comunicata in termini univoci.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte affermato che questa specifica garanzia (la previa audizione a difesa), una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione – sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione.
Deve quindi ribadirsi, come principio di diritto, che il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo – così come nella fattispecie, ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla L.n.300 del 1970, art.7, comma5, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive (vedi in motivazione, Cass. 22/3/2010 n.6845). A siffatti principi la Corte distrettuale si è uniformata, con argomentazioni che, per quanto sinora detto, sfuggono alle formulate censure. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto. Il governo delle spese inerenti al presente giudizio segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata, da distrarsi in favore dell’avv,Aurora Notarianni. Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv.Aurora Notarianni. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i! ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
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