CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 119 del 7 gennaio 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI – FIDEIUSSORE DEL FALLITO – LEGITTIMAZIONE ALL’IMPUGNAZIONE – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con decreto in data 9 luglio 2014, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’impugnazione proposta, L. Fall., ex art. 98, dalla signora Q.A. contro l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Silvarin srl di un credito dell’avv. Romanelli, ammesso in privilegio ex art. 2751-bis c.c., difettando l’opponente dell’interesse ad instare in revocazione, non potendo ricevere alcun pregiudizio dall’ammissione al concorso di un creditore portatore di una posizione attiva non configgente con quella ammessa a favore della Q..
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la signora Q., con atto notificato il 22 settembre 2014, sulla base di sei motivi, con cui denuncia la violazione della L. Fall., artt. 98, 101, 25, 31 e 99 e L. n. 247 del 2012, art. 13).
La Curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Il ricorso, si palesa in parte inammissibile, sotto una pluralita’ di profili, ed in parte manifestamente infondato:
A) Manifestamente infondato, anzitutto perche’ esso sostanzialmente non confuta l’affermazione del decreto relativa alla mancanza di un concreto interesse della odierna ricorrente all’impugnazione del credito ammesso in favore dell’avv. Romanelli, limitandosi a sostenere che questo risiederebbe non gia’ nel fatto di essere una creditrice (quale effettivamente e’) ma una debitrice, in quanto fideiussore, della societa’ fallita. Ma, in tal modo, si chiede di fondare la legittimazione alle impugnazioni dello stato passivo in contrasto con la stessa legge fallimentare che lo consente solo al curatore ed ai creditori, non anche al fallito (cfr. la L. Fall., art. 43, che prevede, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale del debitore-fallito, compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, cosi’ come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 29/03/2012; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7407 del 25/03/2013).
B) In coerenza con quanto affermato alla lettera che precede, in tema di impugnazioni dello stato passivo di cui alla L. Fall., art. 98, va esclusa la legittimazione attiva del fideiussore del fallito, in quanto, non essendo legittimato il titolare dell’interesse principale (il fallito) a veder ridotta la consistenza del proprio passivo (legittimazione attribuita, in sua vece, al curatore fallimentare che deve garantirlo invece del suo titolare) deve essere esclusa anche la legittimazione del fideiussore, che oltre ad essere accessoria (e percio’ da escludere in ragione dell’esclusione del titolare principale dell’interesse) e’ anche estraneo alle ragioni sottostanti all’ammissione dei crediti e, quindi, alla stessa formazione dello stato passivo;
C) Infine, ogni altra doglianza proposta dalla ricorrente appare non conducente rispetto alle censure della menzionata ratio decidendi espressa nel provvedimento impugnato.
Si deve, pertanto, disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse non fondate osservazioni critiche dalla ricorrente;
che, infatti, le osservazioni critiche – mentre non prendono in esame il contenuto sostanziale della relazione sopra riportata – mirano a far considerare inammissibile il controricorso, ma infondatamente in quanto la notifica di esso e’ rituale, in quanto avvenuta nei confronti del difensore del ricorrente, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, presso lo studio del destinatario, cio’ che e’ pienamente rituale quand’anche il ricorrente abbia indicato un indirizzo PEC;
che, infatti, la giurisprudenza richiamata nella memoria (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 26696 del 2013: “In tema di giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, e’ inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziche’ presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso) non si attaglia affatto al caso in esame;
che, nella specie, infatti, la notificazione non e’ stata affatto eseguita, nei confronti del ricorrente, presso la cancelleria della Corte di cassazione – secondo quanti considerano come errato il menzionato principio di diritto – ma presso lo studio del difensore;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente infondato con le conseguenze di legge:
a) le spese processuali a carico della ricorrente;
b) il raddoppio del contributo unificato, poiche’ il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (e rigettato), deve scontare il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
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