CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11943 depositata il 10 giugno 2016 – Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il maggior danno di cui all’art. 1224 comma secondo cod.civ. deve essere provato dal creditore quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali