CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11949 depositata il 10 giugno 2016
ONERI DETRAIBILI – INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO CONTRATTO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA’ INDIVISA – DETRAIBILITA’ – SPETTA ALLA COOPERATIVA NON AL SOCIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico mezzo, nei confronti di L.P. e di Equitalia Nord Italia S.p.A., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha confermato la sentenza dì primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di L.P. a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, recante l’iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di Irpef per il 2005 in conseguenza dei mancato riconoscimento della detraibilità degli oneri per interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, della quale la contribuente era socia: mutuo alla stessa cooperativa intestato.
Secondo il giudice d’appello, in sintesi, posto che «la norma disciplina l’ipotesi di un mutuo indiviso» la prevista detraibilità delle somme corrisposte dagli assegnatari a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi ai mutui contratti dalla cooperativa non può che essere intesa a favore dei singoli assegnatari, atteso che «non vi sarebbe stato alcun bisogno di emanare una norma per la detrazione degli interessi passivi a favore del socio ormai divenuto proprietario del bene».
2. Né la contribuente, né Equitalia Nord Italia S.p.a., benché ritualmente evocate in giudizio, hanno svolto difese nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917, l’amministrazione ricorrente assume che il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto da una cooperativa ed ancora indiviso non spetta al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa – mero titolare di un diritto di godimento che nulla a che fare con il mutuo gravante sul diverso soggetto – ma esclusivamente alla cooperativa che ha contratto il mutuo.
Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 15 T.U.I.R., con riguardo all’IRPEF, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, pagati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale – vale a dire «quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente» – entro un anno dall’acquisto stesso.
La detrazione – in tali termini riconosciuta al contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale e che per realizzare tale acquisto abbia contratto un mutuo ipotecario – in base al medesimo art. 15 «spetta», nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, «anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi».
Nessuna delle due ipotesi ricorre nella specie e, segnatamente, l’interpretazione fornita dal giudice d’appello della disposizione che regola la seconda previsione si rivela erronea. Dalla chiara lettera della legge risulta infatti che: «la detrazione spetta … alla cooperativa» che abbia contratto i mutui ipotecari, ancora indivisi, come del resto ancora indivisa è la proprietà degli immobili, essendo i soci assegnatari degli alloggi in godimento, e non in forza di un diritto di proprietà; tale detrazione spetta a titolo di rimborso degli interessi passivi e degli oneri accessori corrisposti dalla cooperativa in forza dei «mutui ipotecari» da essa stessa «contratti» (v. in tal senso Cass., Sez. 5, n. 4550 del 06/03/2015).
4. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le parti le spese per i gradi di merito, anche in considerazione della relativa novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 500, oltre spese prenotate a debito; dichiara compensate fra le parti le spese relative ad ambo i gradi del giudizio di merito.
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