CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12265 depositata il 14 giugno 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE – SENTENZA DI OMOLOGAZIONE – DECRETO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO – RIGETTO DELL’ISTANZA DI SVINCOLO DI SOMME ACCANTONATE PER CREDITI CONTESTATI – RICORSO EX ART. 111, COMMA 7, COST. – INAMMISSIBILITÀ – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Teramo, con decreto del 21.7.2010, ha respinto l’istanza di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a, volta ad ottenere lo svincolo delle somme accantonate dal liquidatore del concordato preventivo della EL. MAN. S.p.a. (già PCB s.p.a.) e destinate all’eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione vantati verso la società da Erifinn Servizi Finanziari s.p.a., da quest’ultima ceduti ad Ericsson. Il tribunale ha rilevato: che lo svincolo era subordinato all’esito del giudizio pendente fra Erifinn e PCB, nel quale erano controverse le reciproche ragioni di credito e di debito delle due società; che, tuttavia, la sentenza che aveva definito il giudizio aveva respinto l’eccezione di compensazione fra il maggior credito di Erifinn, (riconosciuto dalla società in concordato in E 765.972,72) ed il minor credito verso questa vantato da PCB (accertato in 613.531,25), proprio perché il primo dei due era stato nelle more ceduto ad Ericsson, che non era intervenuta nel processo; che pertanto lo svincolo avrebbe potuto essere autorizzato solo a seguito di una nuova pronuncia di accertamento dell’ammontare del credito ceduto, che avrebbe sostanzialmente sostituito quella alla cui emissione era originariamente condizionato il provvedimento, ma che era risultata del tutto irrilevante a tale scopo. Il decreto è stato impugnato da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. con ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui EL. MAN s.p.a. ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che lo svincolo non sia stato disposto, nonostante il credito di Erifinn non fosse mai stato contestato ed il liquidatore avesse accantonato la somma corrispondente alla percentuale concordataria per esso dovuta alla creditrice. Col secondo motivo contesta che il cessionario del credito, per veder affermata la propria legittimazione alla riscossione, debba intervenire nel giudizio in cui il credito medesimo è controverso.
Con il terzo motivo sostiene che il decreto impugnato avrebbe erroneamente dato atto dell’avvenuta esecuzione del concordato ancor prima della chiusura della fase liquidatoria ed avrebbe, altrettanto erroneamente, affermato il diritto della società proponente ad ottenere la restituzione delle somme ricavate dalla liquidazione in eccedenza rispetto alla percentuale minima, del 40% dell’ammontare dei crediti chirografari ( offerta in pagamento ai sensi dell’art. 160, 20 comma n.1) I. fall. ante riforma (applicabile ratione temporis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, secondo quanto già affermato da questa Corte, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo – nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo – tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06).
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il provvedimento del giudice che ha rigettato la domanda di svincolo delle somme accantonate, che è atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in E 7.200, di cui E 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16986 depositata il 25 maggio 2022 - La cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9621 depositata l' 11 aprile 2023 - Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello fallimentare il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando alla cognizione: a) del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7463 depositata il 20 marzo 2024 - In tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essa è atto che accorpa in sé le funzioni di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32819 - I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2020, n. 10884 - In tema di concordato preventivo, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale possa trovare un fondamento giustificativo…
- Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 17106 depositata il 15 giugno 2023 - In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…