CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12275 del 22 marzo 2016
LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – INFORTUNIO DOMESTICO – PRESCRIZIONE DEL REATO – FALSA TESTIMONIANZA
Fatto
1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 3 giugno 2014, ha confermato la decisione 22 marzo 2011 resa all’esito del giudizio di primo grado con la quale Francesco Z., Pierluigi Z., A.L. e N.G. sono dichiarati responsabili dei delitti previsti – dall’art. 483 c.p. di false attestazione al pubblico ufficiale in atto pubblico, commessi in concorso tra loro, l’uno il 6 novembre 2006 e l’altro il 18 gennaio 2007, nonché M.S. del delitto di favoreggiamento, commesso il 7 marzo 2008.
A fronte dell’impugnazione proposta dalla difesa, volta a far valere la contraddittorietà della motivazione, il giudice d’appello ha ritenuto la responsabilità provata, perché gli imputati hanno falsamente dichiarato all’INPS che B.R. fosse stato vittima di un infortunio domestico e non invece di infortunio sul lavoro e M.S. dichiarato, contrariamente al vero, di non saper nulla dell’Infortunio, ai Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, per aiutare i titolari della ditta “scavi Z.” a eludere le indagini.
2. La difesa propone ricorso e deduce:
– violazione di legge per avere omesso di dichiarare l’insussistenza del fatto, anziché pronunciare declaratoria di estinzione del primo reato di falso
– erronea qualificazione del fatto ex art. 483 c.p., sulla base di motivazione non fondata sui dati oggettivi emersi nel corso delle indagini, trattandosi di dichiarazioni rese in certificati amministrativi.
– vizio di motivazione in relazione all’affermata responsabilità di M.S. per il delitto di favoreggiamento, poiché M.S. il giorno dell’infortunio non aveva lavorato e non conosceva quanto accaduto.
Diritto
l. Questione assorbente è l’estinzione dei reati per i quali si procede per prescrizione.
Il tempo “necessario a prescrivere” il reato è quello previsto dall’art.157 c.p.p., nel testo modificato dalla novella 2005 e ciò comporta che “il reato è estinto per prescrizione” qualora sia “decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale” e, “se si tratta di delitti”, comunque un tempo non inferiore a sei anni, ancorché puniti con pena inferiore.
I due delitti residui di false dichiarazioni, ex art. 483 c.p., come si è detto in narrativa sono stati commessi, l’uno il 6 novembre 2006 e l’altro il 18 gennaio 2007, mentre il delitto di favoreggiamento, ascritto a M.S. è commesso il 7 marzo 2008 e tale è, per ciascuno di essi, il dies a quo di decorrenza del tempo massimo di sei anni; in tal modo, il tempo di prescrizione sarebbe dovuto scadere, rispettivamente il 6 novembre 2012, il 18 gennaio 2013 e il 7 marzo 2014.
Sennonché, vi è stata l’interruzione del corso della prescrizione e ciò ha comportato, a norma degli artt. 160, comma 1, e 161 c.p., l’aumento di un quarto. Per effetto di tale aumento, il tempo complessivo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi e la nuova scadenza va così fissata, rispettivamente al 6 maggio 201% e 18 luglio 2014, per gli ulteriori episodi di falso e, per il favoreggiamento, al 7 settembre 2015.
Dall’ esame degli atti processuali trasmessi, non risultano sospensioni del processo dovute a esigenze difensive o altre cause che per legge possano determinare tali effetti.
Nonostante l’interruzione del corso della prescrizione, per il cui effetto il periodo ordinario è aumentato a sette anni e sei mesi, i delitti ascritti, si sono, comunque, estinti per prescrizione, come dianzi indicato.
2. Il ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto delle questioni di diritto prospettate in relazione alla configurazione delle ipotesi criminose.
D’altro canto, non vi sono elementi che possano comportare – in base all’esame delle ragioni per le quali vi è stata condanna in primo grado, poi confermata in appello – l’assoluzione nel merito degli imputati ex art. 129, cpv c.p..
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i residui reati di cui al capo b) e il reato di favoreggiamento di cui al capo c) sono anch’ essi estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i residui episodi di cui al capo b) e il reato di cui al capo c) sono estinti per prescrizione.
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