CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12308 depositata il 15 giugno 2016 – In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, allorchè stabilisce che il valore del bene o del diritto trasferito sia fissato “alla data dell’atto”, impone che si tenga conto, nella valutazione medesima, ad un tempo, sia delle condizioni attuali che delle potenziali utilizzazioni dell’oggetto della prestazione, non essendo contestabile che anche le seconde concorrono ad individuare, con notazione di attualità, il valore venale in comune commercio