CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12462 depositata il 16 giugno 2016 – In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l’esercizio, da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente, della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare di vendita pendente, ex art. 72 l.fall. non richiede un negozio formale né la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all’autonomia del curatore