CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12494 depositata il 16 giugno 2016
RISCOSSIONE – SOCIO SUSSIDIARIAMENTE RESPONSABILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un e motivo, nei confronti di B.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 97/03/2011, depositata in data 8/11/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per IVA ed IRAP dovute, in relazione all’anno d’imposta 2001, dalla Gi. di G.L. & C. snc (società, all’epoca, di persone, di cui il contribuente era socio) e non versate – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, con riguardo alla responsabilità dei soci, l’art. 2304 c.c. prescrive che la previa escussione del patrimonio sociale è condizione per l’esercizio dell’azione nei confronti del socio, mentre, nella specie, non era stata dimostrata l’insufficienza o l’incapienza del patrimonio sociale, tramite un’infruttuosa azione esecuitiva.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25, 45 e 50, avendo i giudici della C.T.R. inteso la cartella di pagamento come atto esecutivo intrapreso nei confronti del socio coobbligato di una società in nome collettivo senza la preventiva escussione del patrimonio sociale, mentre, nella specie, la cartella, a seguito della “definitività dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società”, costituiva un mero atto nell’iter di formazione del titolo esecutivo, con conseguente erroneità del richiamo all’art. 2304 c.c. ed al beneficium excussionis in favore del socio.
2. La censura è fondata.
Questa Corte ha già chiarito che “il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass. 13183/1999; Cass. 1040/2009; Cass. 28146/2013), cosicchè esso non osta all’emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di un atto del procedimento di riscossione coattiva, come l’avviso di mora o la cartella di pagamento, configurandosi quest’ultima come atto conclusivo di un “iter” strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata (Cass. Ord.49/2014; Cass. 25765/2014; Cass. Ord. 12839/2015).
In sostanza, la notificazione della cartella di pagamento, atto propedeutico al procedimento d’esazione, correttamente viene effettuata nei riguardi del socio della società – nella specie, in nome collettivo -, soggetto, ai sensi dell’art. 2291 c.c. (disposizione operante anche nei rapporti tributari, cfr. Cass. 17225/2006), all’azione esecutiva per il debito sociale, anche in assenza di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Nella specie, l’Agenzia ricorrente deduce in ricorso che la cartella di pagamento faceva seguito ad un avviso di accertamento a carico della società, divenuto definitivo.
La C.T.R. non ha dunque fatto corretta applicazione di detti principi di diritto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Marche in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.
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