CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12603 depositata il 17 giugno 2016 – In tema di agevolazioni fiscali e contributive per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del novembre 1994, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, richiamato dall’art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, nel prevedere che la posizione dell’interessato si definisce con il versamento “dell’intero ammontare dovuto” “diminuito al 10%”, si riferisce ad un importo non contestato (o non più contestato) dal privato interessato e, a maggior ragione, ad una somma determinata in via definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero in quanto oggetto di decreti ingiuntivi non opposti, dovendosi ritenere, conseguentemente, che la formazione di un giudicato sulla determinazione dell’importo dovuto operi quale presupposto per la corretta quantificazione dell’agevolazione e non come ostacolo alla sua determinazione