CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12605 depositata il 17 giugno 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – FESTIVITA’ – PROVA – COMPENSAZIONE DI FESTIVITA’ SOPPRESSE – RIPOSI AGGIUNTIVI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 29 dicembre 2009 la Corte d’appello di Roma, per quanto rileva in questa sede, confermava la decisione di primo grado che aveva condannato T. s.p.a. al pagamento, a favore di V.F. e degli altri controricorrenti indicati in epigrafe, di importi vari a titolo di indennità sostitutiva di ferie e di congedi non usufruiti negli anni dal 1994 al 2000.
In sintesi, la Corte territoriale osservava che risultava provata dai lavoratori la mancata fruizione dei giorni di ferie e di congedi attraverso “il prospetto” inviato all’INAIL dallo stesso datore di lavoro; che non poteva ritenersi provata l’esistenza di un uso aziendale di “riportare i congedi non fruiti nell’anno successivo e così via, fino a giungere alla liquidazione della relativa indennità alla cessazione del rapporto” e che, comunque, detto uso, seppur esistente, non avrebbe comportato l’attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, perché tale non poteva considerarsi una prassi in base alla quale i lavoratori non avrebbero potuto fruire delle ferie loro spettanti senza neppure ricevere la relativa retribuzione; che era infondata la tesi dell’azienda secondo cui il lavoratore avrebbe fruito di un periodo di congedo anche per giornate non dovute ai sensi della L. n. 54 del 1977; che le contestazioni della società relative ai conteggi allegati ai ricorsi erano generici e privi della indicazione della base retributiva da utilizzare; che era analogamente infondata l’eccezione di prescrizione, tenuto conto della ricognizione di debito contenuta nel “prospetto” trasmesso all’INAIL sopra menzionato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A. s.p.a. (quale incorporante la T. s.p.a.) sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso i lavoratori. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che il petitum del presente giudizio era costituito esclusivamente dal pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, mentre la Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato la società al pagamento di congedi non goduti.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del 2012, rilevando che la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che l’istituto delle ferie è assimilabile a quello dei congedi.
3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 cod. civ., 22, all. A), R.D. n. 148 del 1931 e 36 Cost., deduce che la sentenza impugnata è illegittima perché nessuna norma consente di ritenere applicabile alle varie tipologie di congedi riconosciuti dalla società ai dipendenti, gli stessi principi e le stesse tipologie previsti per le ferie.
4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sostiene che la sentenza impugnata è comunque illegittima perché ha deciso in palese violazione delle disposizioni che regolano il regime dell’onere probatorio, motivando l’accoglimento delle domande dei lavoratori sulla base della considerazione che l’Azienda non avrebbe provato l’avvenuto godimento in natura delle ferie da parte dei lavoratori.
Nel rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, grava sul lavoratore l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo destinato alle ferie, la ricorrente deduce che nella specie i c.d. “cedolini INAIL” non sono idonei a dimostrare la mancata fruizione dei congedi perché la loro funzione, tipizzata dalla legge, riguarda soltanto l’adempimento degli obblighi antinfortunistici. Il legislatore non prevede che detti “cedolini” debbano contenere l’indicazione delle ferie, dei riposi e dei congedi da fruire, dovendo recare solo la generica ed indistinta indicazione dei giorni di congedo ancora spettanti al lavoratore.
Aggiunge la ricorrente che non solo i lavoratori non hanno dimostrato di non aver goduto, anno per anno, del periodo minimo di ferie previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma l’Azienda ha provato documentalmente di aver concesso tale periodo minimo. Non è stato altresì considerato che per tutti gli anni dal 1994 al 2000 i lavoratori hanno goduto di un numero di giorni di riposo pari o superiore ai venticinque giorni di ferie loro spettanti in base alla legge o al contratto collettivo.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell’esistenza dell’uso aziendale formatosi presso la società di “riportare i riposi eventualmente non goduti nella disponibilità dell’anno successivo e di monetizzarli, ove non fruiti nemmeno negli anni successivi, alla cessazione del rapporto”. La sentenza impugnata non ha tenuto conto che tale forma di gestione flessibile dei riposi, nella misura in cui, fermo restando il godimento del periodo di ferie contrattualmente previsto, attribuiva la possibilità di rinviare il momento della fruizione dei giorni di riposo aggiuntivi, era idonea a soddisfare gli interessi e le particolari esigenze di ciascun lavoratore, il quale poteva in tal modo maturare una “dotazione” di congedi da utilizzare nel periodo ritenuto più opportuno.
6. Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni di norme di diritto e di accordi collettivi, lamenta che la sentenza impugnata ha riconosciuto, come dovuti, i permessi previsti dagli accordi sindacali aziendali del 16 marzo 1963 e del 7 marzo 1969, nonché dagli accordi interconfederali del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978, accordi che sono nulli o comunque in aperto contrasto con la disciplina inderogabile di cui alla legge n. 54 del 1977.
7. I primi tre motivi, che in ragione della loro connessione vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Le questioni che la ricorrente pone con i predetti motivi sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 19829/15, n. 17687/14, n. 17688/14 e n. 17689/14, cui questo Collegio intende dare continuità.
Anche in questo caso, come nei precedenti, nel ricorso introduttivo i lavoratori hanno chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non usufruite nonché per gli altri permessi a vario titolo dovuti e non goduti, cumulativamente considerati e risultanti dal prospetto elaborato dall’INAIL, sul presupposto dell’insussistenza di una disciplina differenziata tra le ferie e gli altri congedi in quanto per entrambi sussisteva il diritto alla monetizzazione in caso di mancato godimento.
L’A. ha censurato la sentenza sul rilievo della mancata valutazione della diversa normativa delle ferie da quella dei riposi spettanti a titolo diverso, senza però indicare l’esistenza a livello aziendale di una disciplina differenziata tra ferie e congedi di diversa natura.
La ricorrente sottolinea la diversa fonte istitutiva e regolatrice dei congedi, ma non evidenzia se tale diversa normativa sia di ostacolo al riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una monetizzazione dei vari congedi riconosciuti dalle fonti contrattuali in caso di loro mancata fruizione. Ne consegue che correttamente la Corte di merito, nel premettere che dal prospetto inviato dall’A. all’INAIL nel dicembre 2000 risultava “un residuo di congedi ancora da fruire”, ha interpretato la domanda dei lavoratori come di pagamento dell’indennità sostitutiva riferita ai congedi non goduti, termine da intendersi in senso ampio e comprensivo tanto delle ferie che degli altri permessi. In tal modo, ha considerato unitariamente le ferie e gli altri giorni di permesso senza svolgere alcuna indagine specifica sulla diversa natura dei crediti azionati, al fine di scorporare le giornate di permesso e congedo non godute dalle ferie, riconoscendo anche per i primi, pur previsti da specifiche e diverse disposizioni contrattuali, il diritto a percepire l’indennità sostitutiva, in caso di mancata fruizione, al pari delle ferie ordinarie.
8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, seppur denunciando una violazione di norme di diritto, nella sostanza finisce con il censurare unicamente la valutazione compiuta dai giudici di merito delle risultanze di causa e sollecita una richiesta di controllo sulla motivazione che si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 6288/11; Cass. n. 10657/10; Cass. n. 9908/10; Cass. n. 27162/09; Cass. n. 13157/09).
La Corte d’ appello ha ritenuto provato l’assunto del lavoratore sulla scorta del prospetto INAIL sopra citato, rilevando che la società nulla aveva provato in senso contrario, limitandosi a generiche contestazioni.
9. Anche il quinto motivo è inammissibile, perché sollecita una diversa valutazione del merito della controversia, non consentita in questa sede.
La Corte d’appello ha, infatti, illustrato le ragioni per le quali non poteva ritenersi dimostrata l’esistenza di detto uso aziendale. In particolare, ha negato che il dato fattuale della reiterazione del comportamento aziendale nel tempo sia stato accompagnato da uno specifico intento negoziale, risultando al contrario “una richiesta avanzata da numerosi lavoratori alla datrice di lavoro e diretta ad ottenere il godimento delle ferie”. Inoltre, l’ordine di servizio n. 395 del 1991 prevedeva la fruizione delle ferie entro il termine tassativo del 31 dicembre di ciascun anno di maturazione, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio, ed ancora, dal tenore dell’accordo aziendale del 6 aprile 2001 risultava l’esistenza di un notevole contenzioso tra le parti proprio sul punto della fruizione delle ferie.
10. Il sesto motivo è infondato, dovendosi anche a tale riguardo dare continuità all’orientamento espresso da questa Corte nelle sentenze innanzi ricordate (v., in particolare, Cass. n. 19829/15).
L’accordo del 1963 prevedeva una riduzione di due ore dell’orario di lavoro per le giornate considerate solennità civili e per le altre giornate semifestive. L’accordo del 1969 stabiliva che tali riduzioni di orario nelle giornate semifestive fossero sostituite con la previsione di quattro giornate annue di permesso retribuito.
L’A. ritiene nulli detti accordi perché in contrasto con la sopravvenuta legge n. 54/77 nella parte in cui prevedono la conversione della riduzione di orario, vietata dalla nuova norma, in permessi retribuiti. Ritiene, altresì, nulli per contrasto con la legge n. 54/77 l’accordo interconfederale del 27 luglio 1978 e l’accordo del 1969, che prevedono due giornate aggiuntive a compensazione (oltre che delle festività nazionali e religiose) delle solennità civili soppresse, con conseguente violazione del divieto di consentire riduzioni dell’orario.
Ritiene, invece, questa Corte Suprema che la ratio della legge n. 54/77 era quella di garantire la continuità del servizio impedendo ai lavoratori degli uffici pubblici di entrare dopo o uscire prima dell’orario normale. Ne consegue che la nullità non può riguardare i permessi giornalieri di cui agli accordi che non comportano riduzione di orario e che, usufruiti nelle giornate consentite dal datore di lavoro, non pregiudicano la continuità del sevizio per l’intero orario.
Del pari infondato è l’assunto secondo cui due delle cinque giornate annue di permesso a compensazione delle festività soppresse sarebbero divenute indebite, stante il ripristino dell’Epifania e della festività dei S.S. Pietro e Paolo in base al d.P.R. n. 792/85, essendo venuto meno il presupposto obiettivo ed essenziale in base al quale erano previste delle giornate di ferie aggiuntive.
Va, invece, ribadito che l’entrata in vigore della L. n. 54/77 non ha comportato automaticamente l’illegittimità dei riposi sostitutivi delle festività soppresse; che la compensazione di festività soppresse non costituiva, inoltre, causa o, comunque, presupposto essenziale della concessione dei riposi aggiuntivi. Ciò è dimostrato dal fatto che l’azienda ha continuato negli anni a computare i congedi in questione e a riconoscerli ai lavoratori e che questa Corte ha avuto modo di precisare che l’art. 1 delle cit. legge n. 54/77 (il quale ha disposto, al comma 1, che cessano di essere considerati festivi agli effetti civili i giorni delle cinque festività religiose ivi indicate, e, al comma 2, che cessano di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre) ha un’efficacia abrogativa generale, nel senso della pura e semplice soppressione di dette festività, comprese quelle civili succitate, essendo in contrario irrilevante che di queste la stessa norma abbia conservato (ma, rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre) la celebrazione. Pertanto, la disciplina economico-retributiva dei due giorni predetti è (anch’essa) riservata alla contrattazione collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c.(cfr. Cass. n. 17724/11; Cass. n. 7212/92).
In breve, è infondato l’assunto secondo cui l’entrata in vigore della legge n. 54/77 avrebbe comportato automaticamente la nullità dell’accordo aziendale del 7 marzo 1969 così come l’assunto secondo cui la reintroduzione di due delle festività soppresse da parte del d.P.R. n. 792/85 avrebbe fatto venir meno il presupposto del riconoscimento di due (dei cinque) giorni di permesso previsti dagli accordi interconfederali del 27 luglio 1969 e del 14 novembre 1978.
11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dei resistenti, come da sua richiesta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in e 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. D.M..
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