CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12688 depositata il 20 giugno 2016 – L’art. 34 della l. n. 448 del 1998 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, un criterio unico di adeguamento al mutato costo della vita da applicare al trattamento pensionistico complessivamente considerato, sicché non è possibile riconoscere la perequazione al solo trattamento integrativo ove non spettante secondo il regime generale