CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12906 depositata il 22 giugno 2016 – Il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria sia dovuto dagli exdipendenti già collocati a riposo come dai lavoratori ancora in servizio e che “in questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa