CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12957 depositata il 22 giugno 2016 – Ove sia stata presentata una proposta di concordato preventivo cd. in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l.fall. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese