CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13068 depositata il 23 giugno 2016 – Non sussiste in capo all’Azienda l’obbligo dei pagamenti dei contributi previdenziali relativi al trattamento di malattia, in considerazione del fatto che per legge o per contratto collettivo l’erogazione dell’indennità è effettuata direttamente dal datore di lavoro, con conseguente esonero dell’istituto previdenziale, e ciò in forza del disposto dell’art. 20, del d.l. n. 112/2008