CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13070 depositata il 23 giugno 2016

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – INPS – CONTRIBUZIONE – DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – OBBLIGO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. L’A.B. s.p.a. S.B. AG con sede in Bressanone (d’ora in poi solo Azienda) ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Bolzano contro la cartella esattoriale, notificata nell’interesse dell’Inps, con la quale le si intimava il pagamento di contributi per indennità di malattia e disoccupazione involontaria relativi al periodo gennaio 2000 – ottobre 2005.

2. Il Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delI’INPS e della SCCI s.p.a., nonché di F. s.p.a., intervenuta adesivamente, ha accolto l’opposizione e ha annullato la cartella.

3. L’Inps e la SCCI s.p.a. hanno proposto appello e la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza depositata il 20 novembre 2009, lo ha accolto in parte, dichiarando dovuti da parte dell’Azienda ed in favore dell’Inps i soli contributi per la disoccupazione involontaria, come accertati dall’Istituto previdenziale, e condannando la società al pagamento del relativo importo, maggiorato di accessori e sanzioni di legge. Ha infine condannato l’Azienda appellata a corrispondere agli appellanti i due terzi delle spese di entrambi gradi del giudizio, compensando il rimanente terzo.

4. A fondamento del decisum la Corte ha ritenuto che non sussiste in capo all’Azienda l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali relativi al trattamento di malattia, in considerazione del fatto che per legge o per contratto collettivo l’erogazione dell’indennità è effettuata direttamente dal datore di lavoro, con conseguente esonero dell’istituto previdenziale, e ciò in forza del disposto dell’art. 20, del d.l. n. 112/2008; ha invece ritenuto sussistente l’obbligazione con riguardo al trattamento per la disoccupazione involontaria, sul presupposto che l’azienda non aveva dimostrato il particolare regime stabilità del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, condizione questa soltanto che consentiva l’esonero. Infine, ha rigettato l’eccezione di prescrizione relativa ai crediti anteriori al febbraio del 2000 (pag. 27 della sentenza), in quanto genericamente formulata, e l’eccezione relativa all’entità delle sanzioni, commisurati all’ipotesi dell’evasione contributiva e non a quella, meno grave, dell’omissione, in difetto di prova della presentazione da parte della società dei modelli D.M. 10 in relazione ai contributi di cui si tratta.

5. Contro la sentenza, l’Azienda propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione del crediti. L.F. – Federazione delle imprese energetiche e idriche, non svolge attività difensiva. L’Azienda deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Azienda denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 d.p.r. n. 818/1957, 40, n. 2, r.d. n. 1827/1935; 32, lett. b) legge n. 264/1949, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Nello stesso motivo denuncia il vizio di motivazione.

Permette che la ASM-SB è un’azienda esercente pubblici servizi attualmente costituita come società per azioni.

Lamenta l’erroneità della pronuncia nella parte in cui, in ragione della natura privata del rapporto di impiego con i suoi dipendenti, ha escluso l’applicabilità nei suoi confronti della prima parte dell’art. 36 del d.p.r. n. 818/1957: la norma infatti parla di aziende esercenti pubblici servizi senza altra oggettivazione, sicché l’interpretazione restrittiva data dalla Corte sarebbe priva di giustificazione sotto il profilo ermeneutico. Chiede che questa Corte affermi che l’art. 36 si applica nella sua integrità, e quindi anche per ciò che concerne l’esonero automatico dall’obbligo del pagamento del contributi relativi alla disoccupazione. Assume inoltre che vi è un difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza non ha esplicitato le ragioni per le quali ha, da un lato, ritenuto inapplicabile l’esonero automatico di diritto previsto dall’art. 36 nei confronti dei rapporti di impiego privato in ragione della riconosciuta natura privatistica del rapporto e, dall’altro, non ha dato rilievo alla circostanza che l’ente datore di lavoro, pur configurato come s.p.a., è interamente a capitale pubblico.

2. Con il secondo motivo l’Azienda censura la sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare degli artt. 46 e 48 del C.C.N.L. 9 luglio 1996 per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici e degli artt. 25 e 54 C.C.N.L. 24 luglio 2001 dello stesso settore. Deduce che la Corte ha erroneamente interpretato l’art. 54, ritenendo che esso non abbia sancito l’ultrattività del precedente contratto del 9 luglio 1996, con la conseguenza che, sempre secondo il giudice d’appello, Il contratto del 2001 conterrebbe una compiuta disciplina delle forme e delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro non improntata al criterio della determinazione a priori e tassativa delle stesse, bensì al criterio opposto. Al contrario, secondo la ricorrente, dalle clausole del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese locali per i servizi elettrici, rispettivamente, del 1996 (artt. 46 e 48) e del 2001 (artt. 25 e 54) era possibile ricavare una tipizzazione delle cause di licenziamento, tutte inquadrabili nella (e rappresentative della) nozione di “giusta causa” di cui all’art. 2119, comma primo, cod.civ., così soddisfacendo il requisito; della “stabilità di impiego” al quale era subordinato, all’epoca dei fatti, l’esonero dall’obbligazione contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1362, comma 2°, cod.civ., all’art. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., nonché il vizio di motivazione – Assume di aver chiesto di provare sia in primo sia in secondo grado che non erano mai stati intimati licenziamenti individuali per cause diverse dalla giusta causa e che non si era mai proceduto a licenziamenti collettivi, si da far emergere in concreto la prova dell’effettività della stabilità dell’impiego. La mancata ammissione della prova si poneva in violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. e le ragioni poste a base del diniego – consistenti nel fatto che la prova come articolata avrebbe conferito al teste la piena disponibilità e discrezionalità in ordine alla conferma di circostanze genericamente allegate e non avrebbe consentito alla controparte di provare li contrario – erano illogiche ed errate. La Corte, inoltre, non aveva motivato in ordine alla mancanza di contestazione da parte dell’istituto previdenziale dell’applicabilità del regime di stabilità di impiego sia pur limitato ad alcuni dipendenti, il che aveva il valore di riconoscimento sia pure parziale delle ragioni di essa ricorrente. Infine, ha censurato la decisione nella parte in cui non aveva tenuto conto e ritenuto decisivi i decreti del Ministero del lavoro con cui era state disposto l’esonero dall’obbligo contributivo per la disoccupazione di molte altre aziende ex municipalizzate svolgenti la sua stessa attività nel settore dell’energia elettrica e alle quali era applicabile lo stesso C.C.N.L.

4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 3 L. n. 335 del 1995, dell’art. 116, commi 8 e 10 legge n. 398/2000 (ndr art. 116, commi 8 e 10 legge n. 388/2000) e 11 disp. prel. al codice civile, nonché il vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale non aveva valutato adeguatamente la sua eccezione di prescrizione, mentre in ordine al regime sanzionatorio di cui all’art. 116 legge n. 388/2000, applicato nel caso in esame come era evidente dalla cartella esattoriale, si era inquadrata la fattispecie nell’ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 116, comma 8°, laddove avrebbe dovuto trovare applicazione la lettera a) della stessa norma e, in ogni caso, avrebbe dovuto applicarsi il comma 10° dell’art. 116, cit., in ragione delle oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla decorrenza dell’obbligo contributivo.

5. I primi tre motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

6. La questione è stata anche di recente affrontata da questa Corte che, con la sentenza 29 agosto 2014, n. 18455, cui sono seguite numerose altre (Cass., 1 dicembre 20014, nn. 25386 (ndr Cass., 1 dicembre 2014, nn. 25386), 25387 e 25392) ha ricostruito la normativa di riferimento, vigente all’epoca del fatti per cui è causa.

Viene in primo luogo il rilievo II R.D.L., n. 1827 del 1935, art. 40, secondo cui “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per fa disoccupazione involontaria: (…); 2) gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai dette aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego;

La Legge n. 264/1949, art. art. 32, lett. b) estende l’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione agli impiegati ed agli operai della pubblica amministrazione cui non è garantita la stabilità di Impiego.

Il D.P.R. n. 816 del 1957, art. 36, dispone che “Ai fini dell’applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2, e della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lett. b), la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima”.

7. Dalla coordinata lettura di tali norme si evince che: anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego; anche in relazione al personale dipendente da tali aziende, la stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda.

8. In difetto di disposizioni di legge o regolamentari specificamente riguardanti la tipologia d’impresa cui appartiene la ricorrente principale, diviene sostanzialmente irrilevante, ai fini in esame, accertare se alla stessa debba o meno essere riconosciuta la qualifica di azienda esercente un pubblico servizio, posto che, anche in ipotesi affermativa, da ciò non potrebbe farsene derivare, de plano, l’invocata esenzione contributiva.

9. Su tale questione, peraltro, questa Corte ha già rilevato (cfr., ex plurimis, Cass., 11487/2015 ed ivi ampi richiami, tra cui Cass., nn. 14069 e 13721 del 2014; Cass., n. 27513/2013), che la società partecipata non può identificarsi con le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, dovendosi altresì escludere che la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico sia Idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata. Le società a partecipazione pubblica vanno escluse dal concetto di imprese pubbliche poiché la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti, consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, ed il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato. La finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (Cass. nn. 20818 e 27513 del 2013). A tale consolidato orientamento ermeneutico il Collegio intende qui dare continuità, non ravvisando nelle argomentazioni della ricorrente argomentazioni che già non siano state esaminate nei ricordati precedenti.

10. Nel caso in esame non sussistono dunque le condizioni per escludere l’obbligo di versamento della contribuzione posto che il D.Lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, come modificato, ha escluso dall’applicazione delle norme sulla cassa Integrazione guadagni una serie di imprese e, fra queste, le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato” e che, in ragione di quanto già esposto, la società partecipata non può identificarsi con le Imprese industriali degli enti pubblici esonerate, trattandosi di società di natura essenzialmente privata (In termini, Cass., n. 11487/2015, cit.).

11. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sé condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente.

12. Nel caso di specie, la Corte ha dato atto che la ricorrente non è destinataria di un provvedimento amministrativo di accoglimento della istanza volta ad ottenere il riconoscimento della stabilità dell’impiego e che non vi è prova aliunde di tale speciale regime.

13. Analogamente, nessun rilievo può assumere il riconoscimento dell’esonero disposto da decreti ministeriali in favore di altre aziende ex municipalizzate operanti nel medesimo settore dell’energia, in quanto suppongono una scelta dell’amministrazione non generalizzabile.

14. Alla luce di questi principi appare evidente l’assenza di decisività del motivo di censura riguardante la mancata ammissione della prova testimoniale volta dimostrare in concreto il regime di stabilità di impiego adottato dall’azienda ricorrente, dovendo la stessa risultare come si è detto da un provvedimento amministrativo.

15. Non possono poi trovare accoglimento le censure mosse alla sentenza nella parte in cui, attraverso una ricognizione dei contratti collettivi applicabili ratione temporis, ha escluso che la disciplina pattizia contempli ipotesi di risoluzione del rapporto di carattere oggettivo e tassativamente predeterminate.

16. Al riguardo occorre ricordare che, alla luce dei principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1988, n. 5570, cui adde Cass., 16 febbraio 2000, n. 1744 e Cass. 5 luglio 2003, n. 10632; Cass., 12 marzo 2012, n. 3363; Cass., 3 giugno 2015, n. 11487), «le Stabilità di impiego che, ai sensi dell’art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, comporta l’esclusione dell’obbligo di assicurazione contro le disoccupazione per i dipendenti delle aziende private, sussiste – dovendosi essa interpretare in senso pubblicistico – quando, tenuto anche conto dell’accertamento in sede amministrativa ex art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957, ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a norma dell’art. 2119 cod. civ., oppure vi siano altri determinati e giustificati motivi, non soltanto genericamente indicati (come si verifica per la disposizione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966), ma tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi».

17. La «stabilità d’impiego» che esclude dall’obbligo di assicurazione contro (a disoccupazione i dipendenti di aziende private ha, in sostanza, un’ intensità maggiore di quella che, ai sensi della L. n. 300 del 1970 per la cosiddetta resistenza del rapporto di lavoro, consente la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore pur in costanza di tale rapporto (cfr. ex plurimis Cass, 6 febbraio 1990, n. 809, cit.; Cass., 14 giugno 1983, n. 4090),

18. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi ed ha escluso in concreto che il contratto collettivo del 24 luglio 2001 contenga una disciplina descrittiva “chiusa” delle ipotesi di licenziamento, sì da predeterminarle in modo aprioristico e tassativo. In particolare, ha rilevato come l’art. 25 del contratto, nel prevedere il licenziamento con l’indennità sostitutiva del preavviso (quale reazione alla condotta del lavoratore che commette infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro non così gravi da rendere applicabile II licenziamento senza preavviso), procede ad elencare una serie di ipotesi che lo stesso art. 25 definisce “a titolo indicativo” (punto due del comma 7° dell’art. 25) e ciò a dimostrazione della mancanza di una rigidità delle fattispecie idonee a giustificare II licenziamento, condizione questa cui la legge e l’orientamento consolidato di questa Corte subordinano la stabilità dell’impiego di cui si tratta. Ha poi rilevato che in nessuna norma il contratto collettivo prevede un esplicito “divieto di licenziamento”. Analogo giudizio ha espresso con riguardo al contratto del 1996, rilevando che il primo comma dell’art. 46 si limita a rinviare alle forme di licenziamento con preavviso e con indennità (lett. e), nonché al licenziamento senza preavviso e con indennità (lett. f), che corrispondono nominalisticamente alle ipotesi regolate dal codice civile, senza che sia dettata un’apposita disciplina di dettaglio e tassativa (pag. 25 e 26 della sentenza).

19. Le osservazioni su svolte trovano ulteriore conferma nella disciplina del licenziamento senza preavviso, regolato al punto 3 dello stesso comma 7°, in cui dopo la descrizione, attraverso il ricorso al concetto elastico del “grave nocumento morate o materiale” arrecato all’Impresa, del fatto idoneo a determinare questo tipo di recesso, oltre alla commissione di azioni che costituiscono delitto), la norma del contratto collettivo elenca una serie di Ipotesi rientranti nei detti concetti, espressamente formulate “a titolo indicativo”.

20. Il giudizio espressa dalla Corte è corretto sotto il profilo logico e rispettoso dei principi giuridici in precedenza enunciati, come tale incensurabile in questa sede: le censure proposte dalla ricorrente sono sotto tale profilo generiche, nella parte in cui si sostanziano nel mero richiamo del secondo comma dell’art. 1362 cod.civ., senza tuttavia indicare in che modo e con quale affermazione la Corte territoriale avrebbe violato la detta disposizione o altri criteri ermeneutici tra quelli previsti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

21. Al contrario, la chiarezza del dato letterale depone nel senso di escludere la previsione, nei contratti collettivi in esame, di un sistema di licenziamenti tipizzato, rigido e conchiuso, e di lasciare alla datrice di lavoro la possibilità di risolvere il rapporto in presenza di condotte del lavoratore che, pur non specificamente indicate, siano riconducibili ad una delle ipotesi elencate con valenza dichiaratamente esemplificativa.

22. Rimane così assorbito l’esame dell’ulteriore profilo di censura riguardante il mancato rilievo da parte della Corte territoriale della non contestazione da parte dell’INPS circa l’applicabilità ad una parte del dipendenti della società ricorrente del contratto collettivo di lavoro delle aziende municipalizzate dei settore elettrico, dal momento che – a prescindere dal valore di tale “ammissione” – i giudici di appello hanno escluso con un ragionamento congruo, esaustivo, immune da errori logici e interpretativi Che il contratto collettivo applicabile ratione temporis preveda il regime di stabilità di impiego nel senso elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte.

23. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. L’inammissibilità sta nel fatto che, con riferimento alla prescrizione, la parte non ha assolto l’onere di specificità e autosufficienza del motivo di ricorso, omettendo di trascrivere gli esatti termini con cui la detta eccezione è stata formulata, nonché di indicare il momento processuale e l’atto difensivo o il verbale di causa in cui essa è stata introdotta in giudizio, atto o verbale da depositare unitamente al ricorso per cassazione: un tale onere si imponeva considerato che la Corte territoriale l’ha rigettata sul presupposto che fosse stata genericamente formulata (Cass., 7 ottobre 2014, n. 21083). Quanto invece alla censura riguardante il regime sanzionatorio applicato, al di là della sua formulazione anch’essa generica e astrattamente inidonea a censurare la statuizione impugnata considerato che, come la stesa ricorrente ammette, le sanzioni applicate sono quelle previste dalla legge n. 388/2000, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nella più grave ipotesi dell’evasione contributiva in mancanza di prova da parte della società della presentazione del modello DM 10 In relazione ai contributi di cui si tratta e non apparendo giustificato il richiamo alle Aggettive incertezze” nell’interpretazione della norma, peraltro non seguito dagli adempimenti previsti dall’lnvocato comma 10 dell’art. cit. Per completezza deve soggiungersi che le ragioni alla base del decisum del giudice di appello risultano coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27513/2013) secondo la quale il citato comma 10 pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi “derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza”, l’integrale pagamento dei contributi e del premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.

Condizioni queste che non risultano adempiute dalla ricorrente (in tal senso, Cass., 1 dicembre 2014, n. 25386).

24. Il ricorso deve essere rigettato. L’obbiettiva controvertibilità della questione, come attestata anche dai diversi esiti dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.