CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13108 depositata il 24 giugno 2016 – Alla stregua della normativa entrata in vigore dal primo gennaio 2007 (l. n. 226 del 2006, art. 1, comma 301) , la deducibilità dei costi scaturenti da operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi della cd. black list risulta subordinata solo alla prova dell’operatività dell’impresa estera contraente e dell’effettività della transazione commerciale, mentre la separata indicazione in dichiarazione dei costi suddetti non è più il presupposto sostanziale della relativa deducibilità