CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13296 depositata il 28 maggio 2016 – Qualora il giudice tributario ritenga non valido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte