CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13305 depositata il 28 maggio 2016

TARI – ALBERGHI – TARIFFA MAGGIORE RISPETTO ALLE CIVILI ABITAZIONI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Palermo aveva notificato alla società Hotel del Centro srl Unipersonale una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per gli anni dal 2001 al 2006 chiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 25.365,68.

La società contribuente impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accolse il ricorso.

Il Comune di Palermo propose appello avverso la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, pur ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, confermava la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di pagamento in quanto il disposto aumento tariffario era illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo con un motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal Comune di Palermo al proprio difensore in quanto sottoscritta dal Vicesindaco.

Infatti deve essere confermato l’indirizzo di questa Corte secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 23261 del 18/11/2010) “In tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa d’impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell’interessato l’onere di dedurre e di provare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi; pertanto, è valida la procura conferita dal vice- sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l’indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco”.

Con unico motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di motivazione.

A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.

Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6-5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).

In ordine al profilo dell’obbligo di motivazione della delibera comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014): “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”. (Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto ad eccezione dell’annualità 2006. Infatti il TAR Regione Sicilia ha annullato con sentenza 1550/2009 passata in giudicato la Delib. TARSU 31 maggio 2006, n. 165 della Giunta Comunale di Palermo e conseguentemente le iscrizioni a ruolo fondate sulla Delib. Tarsu 2006 annullata dal TAR della Sicilia sono prive di validità.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo nei limiti sopra indicati, con esclusione dell’annualità 2006 stante l’annullamento della Delib. Tarsu n. 165 del 2006, da parte del Tar Sicilia con sentenza 1550/2009.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contro ricorrente secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo ad eccezione dell’annualità 2006, per la quale accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e condanna la società Hotel del Centro srl Unipersonale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.550,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.