CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13307 depositata il 28 maggio 2016
CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RECUPERO DI IMPOSTE NON VERSATE – DISCONOSCIMENTO DI UN CREDITO D’IMPOSTA
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società P. di P. F. s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata di lite pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D. L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge numero 111/2011, motivato dal fatto che il recupero di imposte non versate non costituisce atto impositivo ma atto di mera riscossione e, quindi, non è condonabile.
Sostiene la ricorrente che, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno 2004, l’Ufficio aveva proceduto al recupero della somma di euro 15.428 per il disconoscimento di un credito d’imposta utilizzato in compensazione ed aveva provveduto all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti comprensivi di interessi e sanzioni. Avverso la cartella aveva proposto ricorso la società contribuente e la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta lo aveva rigettato con sentenza che era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Proposto ricorso per cassazione da parte della contribuente, la Suprema Corte, con ordinanza numero 45 del 27 novembre 2013 depositata il 3 gennaio 2014, aveva cassato la decisione impugnata con rinvio alla CTR della Campania per nuovo esame.
2. Con l’unico motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione dell’art. 39, comma 12, D. L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge numero 111/2011, all’articolo 16 della legge 289/2002, all’articolo 36 bis del d.p.r. 600/1973 e all’art. 54 bis del d.p.r. 633/1972.
Sostiene la ricorrente che la lite tuttora pendente innanzi al giudice di rinvio riguardava l’opposizione alla cartella esattoriale per l’annualità 2004 relativa a credito d’imposta già regolarmente riconosciuto e compensato con imposte autoliquidate in seguito a dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta era stato disconosciuto senza alcun preventivo accertamento o atto di diniego ma solo attraverso il recupero ai sensi dell’articolo 36 bis del d.p.r. 600/73 con l’emissione della cartella esattoriale. Pertanto non si trattava di atto di mera riscossione ma di vero e proprio accertamento impositivo sicché era possibile fruire della definizione agevolata della lite pendente.
3. Osserva la Corte che il motivo è fondato. Invero la questione posta dal ricorso si ritiene possa essere decisa in base al principio più volte affermato secondo cui “In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo con la quale l’amministrazione finanziaria, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, recuperi a tassazione una determinata posta ritenendola non deducibile, perché quello impugnato rappresenta il primo atto con cui l’ufficio esercita una pretesa impositiva, non corrispondente alla volontà del contribuente (Cass. n. 2546/2012; n. 9148/2005; n. 2962/2006; n. 4239/2006).
Il ricorso va dunque accolto. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso contro il diniego di condono e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente medesima le spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 - Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 maggio 2019, n. 14545 - In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17018 - In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della I.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7285 - La rettifica delle scritture contabili conseguente alla presentazione del condono tombale ex art. 9, di cui all'art. 14, comma 5, I. 289/2002, si configura quale ulteriore opzionale effetto del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2020, n. 20829 - In tema di condono fiscale, ai sensi della legge n. 289 del 2002, l'adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari, non osta all'accoglimento delle domande…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…