CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13340 depositata il 28 maggio 2016
TRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA – ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DELLA PROPRIETA’ DELLA CASA FAMILIARE IN ADEMPIMENTO DI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE – FONDAMENTO – LIMITI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 21/34/12 depositata il 22.3.2012, la CTR del Piemonte confermava la decisione con cui la CTP di Torino aveva rigettato il ricorso proposto da C.V. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per aver trasferito alla moglie l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro l’anno successivo. I giudici d’appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento dell’immobile era stato previsto nell’ambito del complessivo regolamento dei rapporti patrimoniali in sede di separazione consensuale e, tuttavia, era frutto della volontà liberamente espressa dal cedente.
2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando un unico motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, numero 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86 e all’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74. Sostiene il ricorrente che la norma di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che prevede l’esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti, ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, impedisce la decadenza dalle agevolazioni prevista al n. 4 della nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86.
4. Osserva il collegio che il ricorso è fondato. Invero va rilevato che la Corte di legittimità ha affermato in talune sentenze (da ultimo si veda Sez. 5, Sentenza n. 2263 del 03/02/2014) che alla norma di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 non può essere riconosciuto l’effetto di impedire la decadenza dalle agevolazioni previste al n. 4 della nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86, dato che l’esenzione da essa prevista è limitata agli atti, documenti, e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si tratta di pronuncia con cui si era data continuità all’orientamento che riconosceva l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 “a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge”, (cfr., tra le altre, Cass. n. 15231/2001; Cass. n. 7493/2002; Cass. n. 16171/2003) o anche in favore dei figli con la precisazione che “l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione”.
Ora, questo collegio intende discostarsi dall’orientamento testé ricordato per dare applicazione, condividendone le ragioni, al diverso principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 2111 del 14 gennaio 2016, secondo cui deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. Ciò in quanto non si può ragionevolmente negare che i negozi traslativi di diritti mobiliari o immobiliari, pur non rientrando tra gli atti essenziali per addivenire alla separazione o al divorzio, debbano essere intesi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, come tali, possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Il principio esposto appare condivisibile dovendosi tener conto del mutato quadro normativo di riferimento che, con gli artt. 6 e 12 del D. L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha attribuito all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale estendendo il procedimento di negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6) e prevedendo che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 12), i quali, ad ogni effetto di legge, tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti.
Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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