CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13379 depositata il 30 giugno 2016 – Ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, l’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell’illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, dalla data di cessazione della condotta stessa