CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13611 depositata il 4 luglio 2016 – Nella revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore – e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti – il pagamento eseguito mediante l’invio, fatto da quest’ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo