CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13611 depositata il 4 luglio 2016

FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – PAGAMENTO ESEGUITO MEDIANTE INVIO DI ASSEGNO BANCARIO TRATTO DA UN TERZO – QUALIFICAZIONE – ADEMPIMENTO DEL TERZO – ESCLUSIONE – PAGAMENTO DIRETTO DEL DEBITORE – CONFIGURABILITÀ – FONDAMENTO

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 2 aprile 2014, la Corte d’Appello di Catania, ha respinto l’impugnazione proposta da C. soc. consortile a rl in A.S. contro la sentenza del Tribunale di quella stessa citta’, con la quale, a sua volta, era stata respinta l’azione revocatoria fallimentare proposta, per far dichiarare inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, ovvero ai sensi della L. Fall., art. 64, il pagamento di alcune somme, eseguito per il mezzo di vari assegni bancari tratti da altre societa’ (So.co.mar. e F.lli C.) dello stesso gruppo in favore della creditrice, ma spediti alla creditrice direttamente dalla societa’ debitrice (e successivamente dichiarata insolvente.

Secondo la Corte territoriale l’impugnazione non poteva essere accolta in quanto la prospettazione della AS era incentrata sul pagamento del terzo, nelle forme del pagamento dell’accollante (la societa’ del gruppo) verso l’accollatario, e cioe’ su un atto contestualmente estintivo di due debiti.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso C., con atto notificato il 18 maggio 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 c.c.

I. srl non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’:

a) Con riguardo al pagamento eseguito mediante l’invio da parte della debitrice di alcuni assegni tratti da societa’ terze, la doglianza intesa ad escludere che tale adempimento potesse essere qualificato come pagamento del terzo, e’ stata respinta sulla base di tale incongrua qualificazione, atteso che – anche sulla base della non contestazione di tali circostanze – la societa’ debitrice, essendo proprietaria dei titoli poi consegnati alla creditrice, risultata aver eseguito direttamente il pagamento;

b) Non e’ contestabile che la proprieta’ dei titoli di credito possa essere disgiunta dalla legittimazione a far valere il diritto in esso incorporato bastando, per l’acquisto della prima, il consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), atteso che titolarita’ e legittimazione, se di norma concorrono nella stessa persona,ma volte possono spettare a soggetti diversi;

c) Pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato in applicazione del principio di diritto secondo cui: in tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore – come tale revocabile nel corso di tutti i necessari presupposti – l’invio, fatto da quest’ultimo al proprio creditore, di un assegno che altro soggetto abbia tratto e legittimamente consegnato e trasferito al predetto debitore, successivamente dichiarato insolvente.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche, ma solo adesive da parte della ricorrente;

che, percio’, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catania che, in diversa composizione, si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.