CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13615 depositata il 24 giugno 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – PROPOSIZIONE DELL’AZIONE DA PARTE DELLA CURATELA DI UN FALLIMENTO DICHIARATO VIGENTE L’ART. 24, COMMA 2, L.FALL. MA DOPO L’ABROGAZIONE DI QUEST’ULTIMO – RITO CAMERALE – INAPPLICABILITÀ – RAGIONI
IN FATTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 10.5.2011, V.F. adiva la Corte d’appello di Caltanissetta per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole di un processo amministrativo innanzi al TAR di Palermo instaurato il 2.2.1995 e definito con sentenza dell’1.4.2009.
Resistendo il Ministero, la Corte d’appello con Decreto 20 novembre 2013, dichiarava improponibile la domanda non essendo stata proposta nel giudizio di riferimento l’istanza di prelievo ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, art. 4, istanza che non trovava un equivalente in quella di fissazione dell’udienza di discussione.
Per la cassazione di tale decreto V.F. propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Il Collegio ha disposto che motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata la violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23 e art. 4, di approvazione del codice del processo amministrativo. Detta norma, deduce la parte ricorrente, nel modificare il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, ha stabilito che il ricorso per equa riparazione non e’ proponibile se nel giudizio amministrativo presupposto non sia stata presentata istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche.
Nel caso in esame, il giudizio presupposto e’ stato deciso con sentenza pubblicata l’1.4.2009, mentre il ricorso per equa riparazione era stato depositato innanzi alla Corte d’appello di Palermo (poi dichiaratasi incompetente) l’11.2.2010, e dunque prima dell’entrata in vigore (16.9.2010: n.d.r.) del codice processuale amministrativo. Ne deriva l’applicabilita’ ratione temporis dell’art. 54, comma 2 cit., nel testo in allora vigente, in base al quale la domanda di equa riparazione non e’ proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, non e’ stata presentata un’istanza di prelievo (ai sensi dell’allora in vigore R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2.
Pertanto, parte ricorrente conclude affermando che per i giudizi di equa riparazione che, come quello in oggetto, sono stati introdotti tra il 25.6.2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008) e il 15.9.2010 (giorno precedente l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 54 stesso D.L.), ove non sia stata presentata istanza di prelievo la parte ha comunque diritto ad ottenere l’indennizzo per il periodo di tempo precedente al 25.6.2008.
2. – Il motivo e’ fondato.
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi piu’ brevi rispetto al tempo gia’ trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass. n. 5914 e 5915 del 2012; in senso analogo, Cass. n. 15303/12).
2.1. – Nella specie, il giudizio amministrativo presupposto e’ iniziato in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 ed e’ stato definito l’1.4.2009, con la duplice conseguenza dell’inapplicabilita’ del nuovo testo dell’art. 54 stesso D.L. come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, e della indennizzabilita’ del periodo anteriore al 25.6.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, pur non essendo stata presentata alcuna istanza di prelievo.
3. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che nel decidere il merito si atterra’ al principio di diritto enunciato al paragrafo 2 che precede, provvedendo altresi’ sulle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.
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