CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13615 depositata il 24 giugno 2016 – L’azione revocatoria fallimentare, proposta con il rito camerale dalla curatela di un fallimento pronunciato nella vigenza dell’art. 24, comma 2, l.fall. ma dopo la sua avvenuta abrogazione ad opera dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, è inammissibile in applicazione del principio “tempus regit actum”