CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13719 depositata il 5 luglio 2016
FALLIMENTO- EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI COMPIUTI IN ESECUZIONE DI UN PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO – ESENZIONE DALL’AZIONE REVOCATORIA – SINDACATO DEL GIUDICE DI MERITO – CONTENUTO – FATTISPECIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il Tribunale di Roma, con decreto, ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento B. 86, proposta dalla Banca T. SpA, per un credito pignoratizio a garanzia di un finanziamento erogato in ragione di un Piano “regolarmente attestato” di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria dell’intero gruppo societario (cd. Gruppo D.), di cui era parte anche la societa’ poi fallita, non potendosi accedere alla richiesta della curatela di revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), la garanzia concessa (il 15 dicembre 2009) in ragione di quel finanziamento volto a favorire la continuita’ aziendale;
che secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito andava ammesso: a) perche’ l’atto costitutivo del pegno era un atto esecutivo del piano di risanamento attestato ai sensi della L. Fall., art. 67, lett. d), cosi’ come risultante dai documenti in atti e, particolarmente, dalle premesse del contratto di finanziamento e di erogazione della nuova finanza al Gruppo; b) perche’ non era condivisibile la tesi esposta dal curatore fallimentare secondo cui il piano attestato non produrrebbe automaticamente l’effetto di esentare dalle azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare) la garanzia in esame, specie quando l’attestazione del professionista risulti gravemente carente per non aver attestato la veridicita’ dei dati contabili ed economico- finanziari posti a base del piano; e) perche’ il terzo, che sia estraneo alla formazione del piano ed alla relazione attestativa di un professionista, non sarebbe tenuto a verificare il giudizio di fattibilita’ reso dal professionista attentatore, al fine di verificare la sua convenienza alla partecipazione al piano;
che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente curatela, con ricorso affidato a due mezzi con i quali si chiede di cassare il decreto impugnato nella parte in cui ha accolto l’opposizione.
Considerato che il ricorso per cassazione e’ fondato e deve essere accolto;
che, a tal uopo, va premesso che il piano attestato di risanamento, di cui alla L. Fall., art. 67, lett. d), appartiene al genus delle convenzioni stragiudiziali adottate dall’imprenditore per rimediare alla situazione della crisi d’impresa, che trova la sua giustificazione nella volonta’ del legislatore di incentivare il riacquisto – da parte della stessa impresa in crisi – della capacita’ di stare sul mercato e di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, cosi’ esaltando il valore della cd. continuita’ aziendale;
che, in tale prospettiva, viene giustificata l’esenzione, per gli atti esecutivi del piano di risanamento, dall’azione revocatoria (fallimentare ed ordinaria);
che, secondo la curatela ricorrente, la mancata verificazione da parte del professionista attestatore della “veridicita’ dei dati contabili, economici e finanziari sottesi al piano”, renderebbe quest’ultimo non conforme al modello legale ed escluderebbe il suo effetto protettivo, riconosciuto illegittimamente dal Tribunale a quo;
che, il decreto di quest’ultimo, secondo la Curatela ricorrente, avrebbe errato in diritto in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito dalle SSUU civili nella pronuncia n. 1521 del 2013, circa il dovere di controllo del professionista attestatore;
che, la disposizione invocata, nel testo applicabile ratione temporis (2009 e cioe’ anteriormente alle modifiche apporta nel 2012 secondo cui: d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione,finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b) deve attestare la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano il professionista e’ indipendente quando non e’ legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e’ unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo’ essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore), era cosi’ formulata ” d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b), ai sensi dell’art. 2501 bis c.c., comma 4″;
che, infatti, tale diverso tenore della disposizione non consentiva l’interpretazione che tende a darne la Curatela, pienamente legittima dopo la modifica apportata nel 2012, ma che e’ da leggersi come limitata alla verifica dei dati per una valutazione in chiave prospettica e non gia’ ad una attestazione di veridicita’ dei dati aziendali, divenuto preciso dovere del professionista solo dopo il 2012;
che, di conseguenza, il principio di diritto invocato dalla Curatela (e relativo all’omologazione del concordato preventivo) non e’ riferibile al caso in questa sede esaminato;
che, del resto, il sindacato del Tribunale (con verificazione da compiersi ex ante, non ex posi) non poteva (ratione temporis) – una volta escluso il carattere fraudolento del piano (e dell’attestazione) – che essere mirata a verificare la ragionevolezza del piano di risanamento, questione che e’ posta con il secondo mezzo di ricorso e che deve essere dichiarata fondata; che, infatti, indipendentemente dalla verificazione dei dati aziendali da parte del professionista attentatore, riguardo ai quali il Tribunale ha correttamente risposto, resta il dovere del giudice circondariale di compiere una valutazione ex ante in ordine alla verifica mirata alla ragionevole possibilita’ di attuazione del piano di risanamento, senza la quale l’esenzione dalla revocatoria non e’ ammissibile;
che, infatti, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11497 del 2014) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, se ” il sindacato del giudice sulla fattibilita’ giuridica, intesa come verifica della non incompatibilita’ del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilita’ economica intesa come realizzabilita’ nei fatti del medesimo, puo’ essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole”;
che tale principio, sebbene elaborato con riferimento al concordato preventivo, puo’ dirsi valevole anche per la valutazione in esame (svolta ai fini delle azioni revocazione), per i cd. piani attestati di risanamento, rispondendo alla medesima ratio legis;
che, pertanto, nella specie e’ mancata quella valutazione di macroscopica valutazione di attitudine del piano alla realizzazione dei suoi scopi; che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione perche’ riesamini la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: in tema di azioni revocatorie relative agli atti esecutivi del piano attestato di risanamento di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), (nel testo vigente ratione temporis, e cioe’ anteriormente alle modifiche del 2012), il giudice, per ritenere non soggette alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all’attuazione del piano di risanamento, del quale l’atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale ordinario di Roma, in diversa composizione.
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