CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13768 depositata il 6 luglio 2016
TARSU – SUPERFICI IN CUI SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI SMALTITI ATTRAVERSO SOCIETA’ SPECIALIZZATA – ESCLUSIONE DA TARSU – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COMUNE DELLE AREE INTERESSATE
FATTO
Con sentenza n. 594/12/12, depositata il 27.11.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società A. s.r.l., esercente attività di commercializzazione materiali per edilizia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 360/13/2011, annullando gli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2005-2010, emessi dal Comune di Polla.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la società, in data 8.10.2010 aveva effettuato la prescritta comunicazione al Comune delle superfici tassabili e la società aveva fornito la prova dello smaltimento dei rifiuti speciali attraverso società specializzata.
Il Comune di Polla impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 62 comma 3, 66, comma 5, 70 D.lgs 507/93, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., vizio di motivazione, non avendo mai la società prodotto al Comune alcuna comunicazione nell’anno 2010, rilevando che, comunque, potrebbe avere effetto solamente dall’anno successivo alla presentazione.
La società intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Comune contesta che la società abbia prodotto in giudizio la comunicazione in data 8.10.2010 avendo soltanto presentato, in data 8.6.2010 una comunicazione di iscrizione a ruolo.
In ogni caso, anche una eventuale comunicazione in data 8.10.2010 potrebbe valere, al più, come sarà evidenziato, solamente per l’anno 2011 e non per gli anni in contestazione (2005-2010), in relazione ai quali, in mancanza di prova di denuncia da parte della società, non compete alcuna agevolazione in tema di Tarsu.
Incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).
L’art. 66, comma 5, 70 D.lgs 507/93, prevede, inoltre che la riduzione della superficie tariffaria possa avere effetto soltanto dall’anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.
Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CT, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
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