CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13981 depositata il 8 luglio 2016 – Le attestazioni compiute dall’agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario