CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14099 depositata il 11 luglio 2016 – La formazione dello stato passivo, ed il relativo decreto di esecutività, presuppongono – come risulta dall’art. 96, comma 4, l.fall. – che sia completato l’esame di tutte le istanze, dovendosi escludere che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza, e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività