CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14099 depositata il 11 luglio 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – DECRETO DI ESECUTORIETÀ DELLO STATO PASSIVO – PREVENTIVO ESAME DI TUTTE LE DOMANDE – NECESSITÀ – CONSEGUENZE – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 febbraio 2012 C.A. depositava istanza di ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. I. per crediti di lavoro.
Il giudice delegato rigettava la domanda per tardivita’.
Avverso tale provvedimento la lavoratrice proponeva opposizione davanti al Tribunale di Salerno, il quale, con sentenza 20 febbraio – 1 marzo 2013, confermava il provvedimento di rigetto.
Rilevava il Tribunale che la domanda di insinuazione al passivo era stata depositata a seguito dell’udienza di verifica del 12 ottobre 2010, stabilito) nella sentenza dichiarativa di fallimento, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive esaminate in quell’udienza ed erano state fissate successive udienze per l’esame delle altre domande; che la novellata normativa fallimentare era ispirata al principio di accelerazione dei tempi necessari per la chiusura della procedura; che il termine di dodici mesi di cui alla L. Fall., art. 101, per il deposito delle domande tardive, come quella in esame, decorreva dalla prima udienza di verifica, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo con riguardo a tutte le domande esaminate in quell’udienza, mentre “in ipotesi di esecutivita’ dello stato passivo all’ultima udienza di verifica, i tempi di definizione della procedura fallimentare sarebbero sicuramente compromessi dalla necessita’ di definizione, ad opera del medesimo ufficio fallimentare, di una mole di impugnazioni concentrata ed allungata nel tempo, con ogni conseguenza pregiudizievole sui principi fondanti la riforma degli istituti fallimentari”; che l’opposizione era quindi inammissibile, essendo stata la domanda di ammissione al passivo depositata dopo il suddetto termine di dodici mesi.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la lavoratrice sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 93, comma 1, art. 96, commi 3 e 4, deduce che lo stato passivo, secondo il disposto dell’anzidetto quarto comma, e’ reso esecutivo dal giudice delegato con decreto depositato in cancelleria “terminato l’esame di tutte le domande”, e cioe’, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 96, di tutte le domande tempestive, ossia depositate almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Ne consegue che prima dell’esame di tutte tali domande non e’ consentito dichiarare l’esecutivita’ dello stato passivo. Nella specie, invece, il giudice delegato ha esaminato le domande in una pluralita’ di udienze ed ha dichiarato l’esecutivita’ dello stato passivo al termine di ogni udienza di verifica, fino all’ultima udienza del 11 gennaio 2012 in cui ha emesso l’ultimo decreto di esecutivita’ dello stato passivo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 101, comma 1, legge fallimentare, rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il termine di dodici mesi entro il quale e’ possibile presentare istanza tardiva decorra dalla prima udienza di verifica, nella quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativo alle domande esaminate in quell’udienza. Ed infatti, a norma dell’art. 101 cit., sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo, avvenuto dopo l’esame di “tutte le domande”, deposito dal quale decorre il termine in questione.
3. Solleva la ricorrente questione di legittimita’ costituzionale della L. Fall., art. 101, in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui non impone al giudice “l’obbligo di prorogare il termine a diciotto mesi in casi di particolare complessita’ della procedura ovvero nella parte in cui non consente al Tribunale tale valutazione anche durante lo svolgimento della procedura di verifica dello stato passivo”.
4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, e’ fondato.
Deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso formulata dalla curatela, per non essere stato in esso indicato l’importo di cui e’ stata chiesta l’ammissione al passivo. Trattasi infatti di circostanza irrilevante, vertendo il presente giudizio sulla ammissibilita’ della domanda di ammissione al passivo proposta dal lavoratore.
Parimenti infondata e’ l’eccezione con la quale la curatela ha dedotto la mancanza di specificita’ dei motivi del ricorso, atteso che questo contiene sia la chiara esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, che l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate.
Cio’ posto, osserva il Collegio che, a norma della L. Fall., art. 101, sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo.
Il Tribunale ha ritenuto che l’anzidetto termine di dodici mesi decorra dalla prima udienza di verifica, nella quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativamente alle domande esaminate in quell’udienza. Cio’ in quanto, altrimenti, i tempi di definizione della procedura fallimentare sarebbero “compromessi dalla necessita’ di definizione, ad opera del medesimo ufficio fallimentare, di una mole di impugnazioni concentrata ed allungata nel tempo, con ogni conseguenza pregiudizievole sui richiamati principi fondanti la riforma degli istituti fallimentari”.
L’assunto non puo’ essere condiviso, ostandovi il chiaro disposto della L. Fall., art. 96, che, dopo aver stabilito, al comma quarto, che le operazioni di formazione ed esecutivita’ dello stato passivo, ove non possano esaurirsi in una sola udienza, possono essere rinviate a non piu’ di otto giorni, prevede, al quinto comma, che “terminato l’esame di tutte le domande” il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
La formazione dello stato passivo e il decreto di esecutivita’ dello stesso presuppongono quindi che sia stato completato l’esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutivita’, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui alla L. Fall., art. 98.
In altri termini, la procedura di accertamento del passivo e’ destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutivita’ emesso dopo l’esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo, decreto a seguito del quale il curatore, a norma della L. Fall., art. 97, comunica immediatamente “a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinche’ possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda”.
Le esigenze, dedotte dal Tribunale, “di accelerazione dei tempi necessari per la chiusura delle procedure” non possono invero porsi in contrasto con il quadro normativo sopra delineato, che, viceversa, nella interpretazione qui accolta, appare coerente, regolando il procedimento in modo unitario e facendo decorrere il termine per l’opposizione per tutti i creditori dalla data del deposito del suddetto decreto.
5. Il ricorso, assorbita ogni altra questione, deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo.
Il giudice del riesame, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Salerno, Sezione fallimentare, in diversa composizione.
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