CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14179 depositata il 12 luglio 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – PROCEDIMENTO – AUDIZIONE DELL’IMPRENDITORE – ART. 15, COMMA 3, L.FALL. – TESTO RISULTANTE DAL D.LGS. N. 169 DEL 2007 – TERMINE – NATURA – COMPUTO – MODALITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 37 del 9 luglio 2010 la Corte di appello di Lecce rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. Fall., art. 18, dalla societa’ a responsabilita’ limitata Ecouno avverso la sentenza del 21 gennaio 2010 con cui il tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento della reclamante. Deduceva la fallita la violazione della L. Fall., art. 15, per mancato rispetto del termine di 15 giorni tra la data di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e quella dell’udienza, sul ritenuto presupposto della natura libera di tale termine.
La corte territoriale respingeva il gravame rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, il termine previsto dalla L. Fall., art. 15, non fa eccezione alla regola generale del computo dei termini processuali previsti dall’art. 155 c.p.c. e che nella specie, applicando tale criterio, il suddetto termine risultava rispettato.
Avverso tale sentenza la societa’ Ecouno s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resistono con controricorso la societa’ per azioni Equitalia Lecce e la curatela del fallimento Ecouno s.r.l..
La controricorrente Equitalia Lecce ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la societa’ Ecouno impugna la sentenza di appello deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 15, art. 155 c.p.c. e art. 12 disp. gen., rilevando che il temine di 15 giorni previsto dalla L. Fall., art. 15, essendo definito “non inferiore a”, deve intendersi quale termine libero, nel senso che tra la data della notifica del ricorso e quella dell’udienza debba intercorrere un lasso di tempo di almeno 15 giorni. Atteso che nel caso di specie l’intervallo temporale era inferiore a tale limite, ne derivava la violazione della normativa di riferimento con conseguente necessita’ di cassare la sentenza impugnata con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Rileva preliminarmente la Corte che la memoria della controricorrente e’ stata depositata solo in data 15 gennaio 2016, oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c., sicche’ di essa non si puo’ tenere conto.
Nel merito il ricorso e’ infondato.
La questione della natura del termine di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo risultante del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 4, applicabile alla fattispecie ratione temporis, e’ stata gia’ affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 1 febbraio 2012, n. 1418.
Con tale pronuncia, le Sezioni unite hanno spiegato che il termine in questione deve essere qualificato come termine dilatorio a decorrenza successiva, e va dunque computato secondo i criteri generali di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo quindi il giorno iniziale (quello della data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione del debitore), e conteggiando quello finale (rappresentato dalla data dell’udienza di comparizione).
Ha rilevato la Corte nella citata sentenza che la L. Fall., art. 15 – nel testo sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 13, entrato in vigore il 16 luglio 2006 (art. 153) ed applicabile, ai sensi dell’art. 150 stesso D.Lgs., ai “ricorsi per la dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate” successivamente all’entrata in vigore del decreto – dispone(va), al primo periodo del comma 2, che “Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento” e, al secondo periodo del comma 3, che “Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi”.
Successivamente la L. Fall., art. 15, e’ stato modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 4, entrato in vigore il 1 gennaio 2008 (art. 22, comma 1) ed applicabile, ai sensi dell’art. 22, comma 2, stesso D.Lgs., “ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche’ alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore” – che riproduce, al primo periodo del comma 2, e al secondo periodo del comma 3, il medesimo testo introdotto precedentemente. L’unica modificazione rispetto a tale testo sta nella soppressione della qualificazione – come “liberi” – dei quindici giorni che devono intercorrere tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell’udienza.
Questo essendo il quadro normativo di riferimento, deve immediatamente rilevarsi che tale termine di quindici giorni e’ stabilito nell’interesse del debitore. Di qui l’ovvia conseguenza della natura “dilatoria” del termine de quo.
Hanno ulteriormente rilevato le Sezioni unite che la soppressione dell’aggettivo “liberi” ad opera del Decreto “correttivo” n. 169 del 2007, riferita a detto termine dei quindici giorni intermedi, determina necessariamente il passaggio dal criterio di computo pertinente ai termini “liberi”, per il quale non si calcolano ne’ dies a quo ne’ dies ad quem, a quello generale fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1, per il quale soltanto dies a quo non computatur in termino.
Tale conclusione e’ supportata dai seguenti rilievi: a) il legislatore delegato del decreto “correttivo” non da’ ragione specifica di detta soppressione nell’art. 15, comma 3, essendosi limitato ad osservare genericamente, nella relazione governativa, che “L’art. 2, comma 4, riformula ex novo l’art. 15, per emendarlo di alcune improprieta’”, sicche’ nessun ausilio ermeneutico e’ apportato dai lavori preparatori; b) il verbo “intercorrere” – che allude ad un tempo che “corre” appunto tra due estremi di cui non deve tenersi conto e che, quindi, potrebbe far ipotizzare che la soppressione dell’aggettivo “liberi” nel caso de quo e’ stata operata per meri motivi pleonastici – e’, in realta’, utilizzato dal legislatore del codice di rito per indicare sia termini “liberi” (L. Fall., art. 163 bis, comma 1, art. 318, comma 2, art. 15, comma 3, nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006) sia termini che non sono esplicitamente qualificati come tali (L. Fall., art. 415, comma 5, art. 15, comma 3, nella versione vigente), sicche’ la previsione o la soppressione dell’aggettivo “liberi” associata ad un termine assume un autonomo significato sul piano giuridico, quanto al criterio applicabile per il computo del termine stesso; c) questa Corte ha piu’ volte enunciato il condivisibile principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997); d) la prevalente dottrina e’ concorde nel ritenere che, a seguito di detta soppressione dell’aggettivo “liberi”, nel computo del termine in questione deve applicarsi la regola generale dettata dall’art. 155 c.p.c., comma 1, per la quale dies a quo non computatur in termino.
Inoltre, non puo’ esservi dubbio che il termine in esame sia annoverabile tra quelli “a decorrenza successiva” e, dunque, da computare “in avanti” e non “a ritroso”. Depongono in tal senso i concorrenti rilievi che si tratta di termine: a) stabilito dalla legge nell’esclusivo interesse del debitore per l’esercizio del proprio diritto di difesa; b) da calcolare non come un prima rispetto alla data dell’udienza di convocazione, al fine di consentire alle controparti di conoscere il contenuto di un certo atto, bensi’ corrente da un determinato atto (notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) in vista dell’udienza, la quale non deve svolgersi prima che sia decorso quel termine, appunto a garanzia del diritto di difesa del debitore; c) diverso, ad esempio, da quello previsto dal primo periodo del comma 1 del citato art. 15 – secondo il quale, tra l’altro, “Il decreto… fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche – termine che, essendo invece destinato a consentire al debitore la conoscenza e lo spatium deliberandi rispetto agli scritti difensivi ed ai documenti contro di lui prodotti, e’ tipico termine da computare “a ritroso”, a partire dal giorno fissato per l’udienza di convocazione.
A tali principi, cui va data continuita’ esprimendosi su di essi totale adesione, la corte territoriale si e’ uniformata facendone corretta applicazione, avendo rilevato che nel caso di specie la notifica si e’ perfezionata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., solo in data 24 dicembre 2009 (decorsi cioe’ i venti giorni previsti dalla norma dal deposito dell’atto presso la casa comunale) e che dunque e’ stato rispettato il termine di quindici giorni tra la suddetta data e quella dell’udienza, fissata per l’8 gennaio 2010, non dovendosi computare il dies a quo e dovendosi invece computare il dies ad quem.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della societa’ ricorrente alla rifusione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre gli accessori come per legge.
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