CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14278 depositata il 13 luglio 2016 – In tema di solidarietà tributaria, l’opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l’Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, oltre all’estraneità dei debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l’altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione”