CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14278 depositata il 13 luglio 2016
TRIBUTI – IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER DECADENZA DA BENEFICI FISCALI – SENTENZA FAVOREVOLE, PASSATA IN GIUDICATO, OTTENUTA DA UNO DEI COOBBLIGATI IN SOLIDO – RILEVANZA IN FAVORE DEGLI ALTRI CONDEBITORI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui all’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile, non assoggettato a piano particolareggiato, comunque denominato.
La sentenza della CTR, confermando la sentenza di primo grado, respingeva le ragioni del contribuente, affermando che nel caso di specie, il terreno oggetto di controversia aveva secondo il certificato di destinazione urbanistica approvato, una destinazione di zona B5 – completamento edilizio – e non era soggetto a piani particolareggiati, mentre la sola soggezione al piano regolatore generale non poteva ritenersi sufficiente ad assolvere la condizione d’ammissibilità al beneficio richiesto.
Avverso la predetta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, mentre l’ufficio pur evocato in giudizio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia, da una parte, il vizio di violazione di legge, e precisamente dell’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, e dell’art. 5 della legge n. 168 del 1982, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e, dall’altra, denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio attinente alle medesime questioni oggetto delle norme asseritamele violate, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, avrebbero ritenuto che il cd. piano di recupero, di cui all’art. 28 della legge n. 457/78, e nel quale era inserita l’area oggetto di tassazione, non fosse ricompreso nel perimetro normativo della normativa fiscale di favore invocata dal contribuente, nonostante che il predetto piano di recupero fosse da considerare uno strumento attuativo della pianificazione generale del territorio, al pari del piano particolareggiato, equiparato per certi effetti, allo stesso piano particolareggiato, per come si evincerebbe dagli artt. 28 e 30 della legge 457/78, nonché dall’art. 5 della legge n. 162 del 1982, per quanto riguarda la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma c.p.c. n. 3 c.p.c. ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, attinente allo stesso profilo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto benché nella memoria illustrativa prodotta in appello, innanzi alla commissione tributaria regionale, la parte contribuente avesse allegato e documentato la circostanza della sussistenza di una sentenza favorevole, resa in favore dell’altro coobbligato in solido, nel medesimo rapporto giuridico tributario, scaturente dall’atto di compravendita del terreno oggetto di tassazione, il giudice di secondo grado, non solo non l’avrebbe presa in considerazione, ma avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi sul punto.
Appare, dirimente, esaminare quest’ultimo motivo.
Va precisato che alla data del 15.2.2011, quando la predetta sentenza è stata allegata alle memoria illustrativa in sede d’appello (v. p. 2 del ricorso in cassazione), la stessa non era ancora passata in giudicato e, quindi, la parte non poteva ancora invocarne gli effetti favorevoli; La CTR, pertanto, non era tenuta a tenerne conto, nell’esporre il percorso motivazionale a supporto del decisum di rigetto.
Tale sentenza è la 443/62/10 emessa dalla ctp di Roma e depositata in data 19/10/2010; la stessa non è stata appellata dall’ufficio ed è passata in giudicato allo scadere del termine lungo, cioè, in data 5.12.2011 (come risulta dall’attestazione della segretaria della commissione provinciale di Roma) successivamente alla pronuncia e al deposito della sentenza oggi impugnata; pertanto, la sua produzione in questa sede di legittimità risulta giustificata dalla data di formazione dell’atto. La stessa, è stata ritualmente depositata unitamente al ricorso in Cassazione.
Infine, si rileva come la predetta sentenza è stata pronunciata tra l’Agenzia delle Entrate e il condebitore in solido, senza la partecipazione dell’attuale ricorrente e tale sentenza è fondata su ragioni niente affatto personali al medesimo condebitore. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di solidarietà tributaria, l’opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l’Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, oltre all’estraneità dei debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l’altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione” (Cass. n. 12766/2015).
La sentenza va, pertanto, cassata, con accoglimento del quarto motivo di ricorso assorbiti gli altri e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché, valuti la concreta portata del giudicato di cui si chiede, in questa sede l’estensione degli effetti, ex art. 1306 c.c..
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.
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