CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14518 depositata il 15 luglio 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO – PENDENZA, INNANZI A DIVERSO UFFICIO GIUDIZIARIO COMPETENTE A DECIDERLO, DI PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE IN DANNO DEL DEBITORE – RAPPORTO DI CONTINENZA – CONFIGURABILITÀ – CONSEGUENZE – ART. 39, COMMA 2, C.P.C. – APPLICABILITÀ – COMPETENZA TERRITORIALE EX ART. 161 L.FALL – INDEROGABILITÀ – ESCLUSIONE
FATTO E DIRITTO
P. Air Line s.r.l. in liquidazione con socio unico, che ha trasferito la propria sede legale da (OMISSIS) il 26.2.14, il 21.4.2015 ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Roma, dinanzi al quale già pendeva il procedimento per la dichiarazione di fallimento introdotto nei suoi confronti da Equitalia sud s.p.a..
Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza a decidere della domanda di concordato, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Milano, atteso che, a differenza dell’istanza di fallimento, detta domanda era stata depositata oltre il termine di un anno di cui alla L. Fall., art. 9, comma 2.
Il Tribunale di Milano ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza.
La competenza appartiene al Tribunale di Roma.
Con la sentenza n. 9936/015, resa a SS.UU., questa Corte ha affermato che durante la pendenza di una procedura di concordato, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare, che si concluda con la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180.
Come ampiamente chiarito nella citata sentenza, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia infatti come un fenomeno di consequenzialità (eventuale, del fallimento, all’esito negativo della procedura di concordato) che determina un’esigenza di coordinamento fra i due procedimenti e che impone la necessità di esaminare dapprima la domanda di concordato e, solo nel caso di mancata apertura dello stesso, quella di fallimento.
Sul piano strettamente processuale, detto rapporto si configura in termini di cd. continenza per specularità, atteso che la domanda di concordato e l’istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la medesima situazione di crisi: ne consegue che i relativi procedimenti vanno riuniti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, mentre, nell’ipotesi in cui essi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 39 c.p.c., comma 2.
In questa sede va soltanto aggiunto che la L. Fall., art. 161, non stabilisce l’inderogabilità della competenza territoriale del tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale a decidere sulla domanda di concordato.
Il Tribunale di Roma, sicuramente competente a decidere sull’istanza di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 9, comma 2, non poteva pertanto declinare la propria competenza territoriale rispetto alla sola domanda di concordato depositata da P. Airlines (e cioè a prescindere dal rilievo che il trasferimento della sede sociale non poteva ritenersi sic et simpliciter effettivo solo perché era decorso oltre un anno dalla sua iscrizione nel R.I.), ma era tenuto a disporre la riunione dei due procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale rimette gli atti del procedimento relativo alla domanda di concordato preventivo depositata da P. Line s.r.l..