CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14539 depositata il 15 luglio 2016 – L’art. 6, comma 2, della tariffa forense allegata al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, “può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”, comporta l’applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 cp.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili