CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14575 depositata il 15 luglio 2016
LAVORO – RAPPORTI DI LAVORO – LICENZIAMENTO – ADDETTA ALLA VENDITA – IMPOSSESSAMENTO DI PRODOTTI AZIENDALI – VIOLAZIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO – ACCERTAMENTO
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila con sentenza del 5.6.2014 accoglieva il reclamo proposto da M. G. spa avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva con sentenza del 17.3.2014 annullato il licenziamento intimato dalla stessa M. della dipendente D. T. (accogliendo l’opposizione della lavoratrice) e conseguentemente dichiarava la legittimità del recesso per giusta causa intimato per avere la D. l’8.8.2012 prelevato alcuni prodotti (panini all’olio, una confezione di salmone affumicato ed una bottiglia di gatorade) senza autorizzazione e senza passare per la cassa (la lavoratrice all’interno del reparto macelleria – secondo la contestazione – era stata vista preparasi i panini con il salmone bevendo il gatorade). La Corte territoriale osservava che il comportamento era stato accertato e non contestato e che il teste T. aveva visto le confezioni dei beni alimentari unico strumento utile per pagare alla cassa (anche per i dipendenti che dovevano chiedere l’autorizzazione preventiva al prelievo di beni) occultate nel cestino, il che provava l’intenzionalità e la preordinazione della lavoratrice. Il comportamento era molto grave, preordinato, né valeva a renderlo meno grave l’episodicità della condotta ed il modesto valore dei beni posta la sua idoneità a rompere il rapporto fiduciario visto che i beni erano all’interno del posto di lavoro e si trovavano in un reparto diverso da quello cui era addetta la lavoratrice ed anche tenuto conto delle mansioni di addetta alla vendita svolta dalla lavoratrice.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la lavoratrice con due motivi; resiste controparte con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c. Non sussisteva l’elemento frodatorio valorizzato in sentenza; non vi era stato alcun occultamento dei beni di cui sì parla in sentenza, tutto si era svolto alla luce del sole come da contestazione effettuata; tutti i presenti avevano potuto vedere la lavoratrice mentre mangiava e beveva; inoltre i beni sottratti erano di modestissimo valore e la lavoratrice non aveva subito sanzioni disciplinari (per ben 14 anni). Non sussisteva alcuna proporzionalità tra i fatti addebitati e la sanzione irrogata; si trattava solo di una violazione del regolamento aziendale.
Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Nel motivo non si contesta la materialità dei fatti e cioè l’avvenuto impossessamento di alcuni prodotti aziendali di modesto (se non modestissimo) valore prima ricordati che sono stati consumati dalla lavoratrice all’interno del posto di lavoro, ma la loro idoneità dal punto di vista soggettivo e dell’ intensità e volontarietà della condotta tenuta dalla lavoratrice a rompere il rapporto fiduciario tra le parti, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2119 c.c. In realtà sul punto la decisione impugnata in buona sostanza si limita a richiamare le circostanze relative all’appropriazione dei beni aziendali ed al consumo degli stessi che tuttavia emerge ex actis essere stati effettuati alla vista di tutti, senza alcuna cautela frodatoria che apparirebbe in realtà esclusa proprio dalle dinamiche del fatto come riportate in sentenza. Dallo stesso provvedimento impugnato emerge che non era in via assoluta proibito ai dipendenti di appropriarsi di beni aziendali ma che occorreva un’autorizzazione preventiva, elemento che però, vista l’entità economica dei beni in questione, andava valutata con attenzione riguardo il profilo soggettivo della condotta posta in essere. La sentenza impugnata insiste moltissimo sulla circostanza per cui la lavoratrice aveva gettato in un cestino le confezioni dei beni (il che comproverebbe l’intenzione di non pagarli) ma visto che la vicenda nel suo complesso è avvenuta alla luce del sole questo gesto di per sé non dimostra che si tratti un comportamento particolarmente grave sotto il profilo della intenzionalità e dolosità della condotta visto che tale atto di liberarsi delle confezioni non emerge essere stato commesso con il fine di nascondere l’appropriazione. Pertanto manca un accertamento specifico sotto il profilo soggettivo già ricordato, essenziale per ritenere che il fatto contestato possa essere qualificato di tale gravità da rompere il rapporto fiduciario tra le parti, che dovrà compiere il Giudice del rinvio che verificherà la sussistenza dei presupposti di ordine soggettivo per l’applicabilità dell’art. 2119 c.c.
Deve ritenersi assorbito il secondo motivo con il quale si allega la violazione e falsa applicazione 2697 c.c. e dell’art. 5 L. n. 604/66: nessuna ammissione era stata fatta dalla ricorrente di avere occultato le confezioni; inoltre non si era attesa la chiusura nel turno di lavoro per verificare se i prodotti fossero stati pagati.
Si deve quindi accogliere il primo motivo con l’assorbimento del secondo e conseguentemente si deve cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di l’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
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