CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14613 depositata il 15 luglio 2016
TRIBUTI – IRPEF – VERIFICALE FISCALE CON ADOZIONE PVC – REDDITI DA LOCAZIONE DI FABBRICATI – EMISSIONE ATTO DI ACCERTAMENTO – MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO – APPROSSIMARSI DEI TERMINI DI DECADENZA DELL’AZIONE ACCERTATRICE – IPOTESI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA – NON SUSSISTE – NULLITA’ DELL’ATTO
Osserva
La CTR di Bologna ha respinto l’appello di M. M. – appello proposto contro la sentenza n. 173/03/2012 della CTP di Forlì che aveva già respinto il ricorso della anzidetta contribuente – in causa concernente l’impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF 2006, avviso adottato per recuperare a tassazione maggiori redditi da locazione di fabbricati accertati a mezzo di indagini conclusesi con l’adozione di PVC in data 7.11.2011, data rispetto alla quale la ricorrente aveva eccepito che non fosse stato concesso il termine dilatorio ex art. 12 della legge n. 212/2000 per la comunicazione di osservazioni e richieste.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “l’approssimarsi della maturazione dei termini di decadenza dell’azione accertatrice costituiva una seria ragione per anticipare la notifica”. Ciò posto, la CTR ha esaminato le questioni concernenti il merito della pretesa fiscale, ritenendone provati i presupposti di fatto.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia non si è difesa se non con atto volto a conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione dell’art.12 comma 7 della legge n.212/2000), la parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto che la violazione del termine dilatorio non abbia nella specie di causa comportato la nullità dell’atto impositivo, valorizzando la mera circostanza dell’approssimarsi della decadenza dell’azione di accertamento, che invece non può mai configurare automaticamente un motivo utile a legittimare l’emanazione ante tempus degli avvisi di accertamento.
Detta doglianza è manifestamente fondata, siccome risulta coerente con il principio di diritto adottato da Cass. S.U. Sent. n. 18184 del 29 luglio 2013 secondo cui:”In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.
La pronuncia dianzi citata ha specificamente riferito “al contribuente e al rapporto tributario” i motivi di urgenza idonei a giustificare l’anticipazione dell’emanazione del provvedimento e la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi precisato a questo riguardo che:”In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa”. (si veda, per tutte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22786 del 09/11/2015).
Ne consegue che il primo motivo può essere accolto (con assorbimento del successivo), sicché il confliggente opinamento del giudice del merito giustifica la cassazione della pronuncia, con restituzione della lite al medesimo giudicante onde egli provveda (in ragione della corretta applicazione del diritto vivente) a fare un nuovo esame delle censure formulate con l’appello, anche a riguardo dell’idoneità della giustificazione espressa in atto di accertamento (circa la quale il giudicante non ha riferito in termini dettagliati) in ordine alle ragioni della anticipazione dell’adozione dell’atto rispetto al termine di legge.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 29 febbraio 2016
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che la parte ricorrente ha eluso l’onere di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
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