CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14615 depositata il 15 luglio 2016 – L’art. 56 della L. Fall., prevede espressamente che: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, norma la cui “ratio” è l’esigenza “di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare” e la cui unica condizione di efficacia è ritenuta “l’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte”