CORTE di CASSAZIONE  sentenza n. 14737 depositata il 19 luglio 2016 – Gli artt. 2941 e 2942 c.c., non contemplano infatti tra le relative ipotesi anche il fallimento del titolare del diritto, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine prescrizionale nei rapporti con i terzi, dal momento che i diritti vantati dal fallito nei confronti dei propri debitori o sui beni compresi nel fallimento possono essere esercitati dal curatore