CORTE di CASSAZIONE  sentenza n. 14779 depositata il 19 luglio 2016

FALLIMENTO – EFFETTI PER IL FALLITO – ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE – ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI A CARICO DEL DEBITORE POI FALLITO – AZIONE DI INEFFICACIA EX ART. 44 L.FALL. DEL PAGAMENTO ESEGUITO DAL “DEBITOR DEBITORIS” – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – BENEFICIARIO DELL’ATTO SOLUTORIO – FONDAMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto dal Fallimento della I. s.r.l. contro la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda proposta dall’appellante contro SO.GE.PA. (gia’ F. Group) s.r.l., di inefficacia L. Fall., ex art. 44, dei pagamenti per complessivi Euro 139.999,99 da questa effettuati, quale debitor debitoris, in favore dei creditori pignoranti di I., in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa dal G.E. il medesimo giorno (20.7.04) della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della debitrice esecutata.

La corte del merito, premesso che alla stregua della previgente disciplina fallimentare (applicabile ratione temporis al caso di specie), la sentenza di fallimento aveva prodotto i suoi effetti nei confronti dei terzi dalla data della sua pubblicazione, a partire dalla quale nessuna azione esecutiva poteva piu’ essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, ha affermato che tali effetti dovevano ritenersi cronologicamente e logicamente prevalenti su quelli della coeva ordinanza di assegnazione, con la conseguenza che questa era stata emessa allorche’ il procedimento espropriativo presso terzi era gia’ divenuto improseguibile ai sensi della L. Fall., art. 51 e non aveva prodotto il suo effetto sostanziale, di trasferimento del credito dal patrimonio della societa’ fallita a quello dei creditori. Da tali premesse ha tratto la conclusione che il pagamento eseguito da F. non poteva ritenersi liberatorio ed andava dichiarato inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44; ha, infine, dichiarato assorbito il motivo d’appello con il quale il Fallimento aveva impugnato il capo della decisione di primo grado che aveva ritenuto F. Group priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda, da proporre nei confronti dei creditori pignoranti che avevano ricevuto il pagamento.

La sentenza, pubblicata il 21.3.011, e’ stata impugnata da SO.GE.PA. s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento della I. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, denunciando violazione della L. Fall., artt. 51 e 44 e art. 552 c.p.c., SO.GE.PA. contesta che dal sistema possa ricavarsi la prevalenza logico-funzionale degli effetti della sentenza di fallimento su quelli dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati che sia stata emessa nella medesima data, con conseguente inopponibilita’ di quest’ultima alla procedura. Deduce che, al contrario, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato non e’ causa automatica di cessazione del processo esecutivo, che prosegue sino a quando il giudice dell’esecuzione non ne dichiari l’improcedibilita’ su istanza di parte. Sostiene, inoltre, che il venir meno dell’ordinanza di assegnazione del 20.7.04, intervenuta a rettificare quella precedentemente emessa dal G.E. il 12.7.04 solo nella parte in cui identificava i creditori assegnatari, avrebbe determinato la reviviscenza degli effetti di quest’ultima, rendendo opponibile al fallimento l’ordine di pagamento del credito pignorato ad essa rivolto.

Il motivo non merita accoglimento.

Secondo quanto gia’ affermato da questa Corte con la sentenza n. 3047/76, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, nella disciplina fallimentare anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cui la presente controversia e’ soggetta ratione temporis), poiche’ la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l’annotazione dell’ora in cui la decisione e’ stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione. Ne consegue che dall’inizio di tale giorno il fallito e’ privato dell’amministrazione e della disponibilita’ dei suoi beni (L. Fall., art. 42) e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti (L. Fall., art. 44).

L’ordinanza di assegnazione pronunciata in udienza (o comunicata alle parti) il medesimo giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa deve dunque ritenersi cronologicamente ad essa successiva ed improduttiva di effetti verso la massa, atteso che, contrariamente a quanto si sostiene nel motivo (attraverso un improprio parallelismo con l’istituto dell’interruzione, che trova applicazione nel processo di cognizione), il divieto posto dalla L. Fall., art. 51, secondo il quale “dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo’ essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”, opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del G.E. e dall’eventuale provvedimento con il quale questi dichiari espressamente l’improcedibilita’ dell’azione esecutiva.

Quanto all’assunto secondo cui, venuta meno l’ordinanza di assegnazione del 20.7.04, risulterebbe opponibile al fallimento quella anteriormente emessa dal G.E., e’ sufficiente rilevare che il nostro ordinamento non conosce il fenomeno della reviviscenza del provvedimento che il giudice abbia (implicitamente o esplicitamente) revocato, sostituendolo, sull’accordo delle parti, con un nuovo provvedimento.

2) Col secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto assorbita, e non si sia pertanto pronunciata, sulla questione devolutale con il secondo motivo d’appello, con il quale il Fallimento aveva dedotto l’erroneita’ del capo della sentenza di primo grado che, accogliendo l’eccezione da essa proposta, l’aveva ritenuta priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda.

Il motivo e’ infondato, atteso che il giudice d’appello, nel rilevare che “il pagamento effettuato dalla debitrice terza pignorata in favore dei creditori pignoranti non aveva prodotto, ai sensi dell’art. 1188 c.c., comma 2, alcun effetto liberatorio nei confronti della creditrice I., neppure in condizione di ratificarlo o di profittarne, a norma della L. Fall., art. 44, per l’intervenuto suo fallimento”, ha pronunciato sulla questione della legittimazione, mostrando di ritenere che l’accertata inopponibilita’ al Fallimento dell’ordinanza di assegnazione comportasse ipso iure l’assoggettamento di SO.GE.PI. all’azione di inefficacia avanzata nei suoi confronti.

3) Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 44 e art. 553 c.p.c., la ricorrente contesta che essa potesse essere destinataria della domanda di inefficacia, che avrebbe dovuto essere rivolta contro i creditori pignoranti che avevano ricevuto i pagamenti.

Il motivo e’ fondato.

Come e’ stato chiarito da questa Corte (Cass. nn. 1611/2000, 463/06) gli stessi fatti estintivi del debito che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale in tema di L. Fall., art. 67, sono idonei a violare il principio della par candido creditorum se compiuti (secondo la disciplina anteriore alla riforma) nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (e a condizione, in tal caso, che sia provata la consapevolezza nell’altra parte dell’insolvenza del debitore), devono trovare la sanzione automatica di inefficacia, L. Fall., ex art. 44, qualora intervengano a fallimento dichiarato. Sicche’, ai sensi di tale norma, deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perche’ eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell’accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l’appunto, nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato.

Ma se cosi’ e’, se cioe’ detto pagamento costituisce atto solutorio riconducibile al fallito, risulta evidente che, non diversamente da quanto avviene nel caso in cui lo stesso sia assoggettabile a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, l’azione ex art. 44, deve essere esercitata nei confronti dell’accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo.

Ne’ rileva, nel caso di specie, che l’ordinanza di assegnazione sia intervenuta anch’essa in data successiva alla sentenza dichiarativa, non risultando che il Fallimento abbia agito contro SO.GE.PA., in via subordinata o alternativa, anche ai sensi della L. Fall., art. 42, proponendo nei confronti dell’odierna ricorrente, secondo quanto in ipotesi consentito dalla predetta norma, una domanda di adempimento contrattuale.

All’accoglimento del terzo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e respingere la domanda avanzata dal Fallimento nei confronti di SO.GE.PA..

Le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda L. Fall., ex art. 44, proposta dal Fallimento della I. s.r.l. nei confronti di SO.GE.PA s.p.a..

Condanna il Fallimento al pagamento in favore di SOGEPA delle spese processuali che liquida: per il primo grado in Euro 250 per spese, Euro 950 per diritti ed Euro 3.500 per onorari; per il secondo grado in Euro 250 per spese, Euro 1.100 per diritti ed Euro 2.500 per onorari e, per il giudizio di legittimita’, in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre – per tutti e tre i giudizi – rimborso forfetario e accessori di legge.