CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14788 depositata il 19 luglio 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO – CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL DEBITORE – IMPUGNABILITÀ – RECLAMO EX ART. 18 L.FALL. – DEFINITIVITÀ DELL’ANNULLAMENTO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
IL PROCESSO
La societa’ S. Trasporti s.r.l. impugna la sentenza App. Ancona 21.5.2010, n. 336/2010 che ebbe a respingere il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento resa da Trib. Ascoli Piceno 18.12.2009, conseguentemente alla pronuncia di annullamento del concordato preventivo gia’ richiesto dalla societa’ debitrice con originario ricorso del 15.7.2008. Anche secondo la corte d’appello, la sentenza dichiarativa di fallimento ben poteva essere pronunciata una volta e subito dopo dichiarato l’annullamento del concordato e benche’ il relativo decreto non fosse ancora passato in giudicato, stante il richiamo della L. Fall., art. 186, alla L. Fall., art. 138 e dunque la piena rispondenza, per l’ulteriore rinvio alla L. Fall., art. 137, del procedimento utilizzato, modellato sulla L. Fall., art. 15. Nella fattispecie, sussisteva un’istanza di fallimento di S. Italia s.p.a. (e di altri, oltre al P.M.) e veniva da un lato accertato lo stato d’insolvenza, stante l’incapacita’ della societa’ di fronteggiare il passivo nemmeno nelle percentuali concordatarie e dall’altro verificata la ricorrenza dei cd. requisiti di soglia di cui alla L. Fall., art. 1.
Il ricorso e’ affidato ad unico complesso motivo, ad esso resistono sia il fallimento che il creditore istante per il fallimento con controricorso. Il fallimento ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 160, 173, 179, 180, 184 e 186, nonche’ vizio di motivazione, invocandosi la natura costitutiva del decreto di annullamento e l’eccepita esclusione dello stato d’insolvenza fin tanto che penda il concordato a carico del debitore, posto che la norma sull’annullamento piu’ non prevede la contestuale dichiarazione di fallimento.
1. Il motivo e’ infondato. L’istituto dell’annullamento, in relazione alla cui pronuncia positiva nella vicenda – parte ricorrente non muove alcuna censura quanto ai presupposti specifici ritenuti dal tribunale, e’ ora disciplinato, accanto alla risoluzione, da un’unica norma, la L. Fall., art. 186, che contiene un rinvio alla L. Fall., artt. 137 e 138. Questo secondo, da applicare in quanto compatibile e sostituito il curatore con il commissario giudiziale, a sua volta detta il regime dell’annullamento del concordato fallimentare, fissandone i requisiti – dolosa esagerazione del passivo, sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo (qui, come detto, non oggetto di esame)- e riportando le figure legittimate all’istanza, dunque il commissario giudiziale o anche qualunque creditore (nella specie, risultando istante S. Italia s.p.a., circostanza che si aggiunge alla richiesta del P.M.). Dall’osservanza – non contestata in punto di contraddittorio – del procedimento, per il quale l’art. 138, rimanda all’art. 137 e questo a propria volta alla L. Fall., art. 15, puo’ peraltro gia’ desumersi che anche la parte in cui l’art. 138, prevede la “riapertura del fallimento” come conseguenza dell’annullamento del concordato fallimentare costituisce conferma che, anche per il concordato preventivo, la declaratoria di annullamento possa accompagnarsi alla dichiarazione di fallimento se, come riscontrato e necessario (per le differenze tra i due istituti), consti la positiva domanda di un legittimato.
Ne’ puo’ accedersi alla tesi del ricorrente per cui tale consecutivita’ sarebbe impedita fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, cosi’ reggendosi la definizione della crisi del debitore frattanto sul decreto di omologazione di cui alla L. Fall., art. 180. Lo stesso art. 138 L. Fall., con disposizione che non trova ostacoli nella identica ratio di assicurare la piu’ pronta procedura concorsuale adeguata alla effettiva situazione di difficolta’ del debitore, precisa al comma 2 che l’annullamento viene pronunciato con decisione che e’ provvisoriamente esecutiva, regola pienamente compatibile con l’annullamento del concordato preventivo, per il quale anche il reclamo potra’ essere, in tal caso, immediato e condotto identicamente ai sensi della L. Fall., art. 18, dunque tanto contro il decreto di annullamento quanto contro la sentenza di fallimento che colpiscano la medesima societa’ debitrice. Circa la sentenza di fallimento, proprio l’autonomia della relativa decisione prescrive, come statuito dal Tribunale di Ascoli Piceno, l’accertamento del nuovo ed attuale elemento oggettivo, infatti puntualmente descritto in punto di insolvenza della societa’ accanto alla ricorrenza dei requisiti soggettivi.
2.Va solo aggiunto che gia’ questa Corte ebbe ad occuparsi di un ricorso promosso dalla S. Trasporti s.r.l. “nei confronti della sentenza…della Corte d’appello che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso il decreto con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.12.2009 ha pronunciato L. Fall., ex artt. 138 e 186, l’annullamento del concordato preventivo con cessione dei beni presentato dalla medesima societa’ in data 15.7.2008 e omologato con decreto del 6.3.2009.”, concludendo che “Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concordato e’ dunque inammissibile” e cosi’ argomentando: “Ne consegue che la disciplina deve essere la stessa dettata dal legislatore per le richiamate ipotesi in cui alla procedura di concordato viene posto fine con un provvedimento diverso dall’omologazione che e’ sempre e comunque un decreto cui puo’ aggiungersi, se ne sussistono i presupposti sostanziali e processuali, la sentenza dichiarativa del fallimento. Ne consegue ulteriormente, quanto al regime delle impugnazioni, che se pure il decreto di annullamento viene emesso separatamente dalla contestuale sentenza di fallimento (come imporrebbe l’applicazione analogica della L. Fall., art. 180, u.c., in difformita’, tuttavia da quanto puo’ desumersi dai dettato dagli artt. 162 e 173, che lasciano aperta la possibilita’ dell’adozione di un unico provvedimento avente la forma della sentenza di fallimento) il decreto di annullamento del concordato non e’ autonomamente impugnabile per la decisiva considerazione che detta impugnazione non sarebbe sorretta dal necessario interesse, dal momento che l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcun getto sulla validita’ ed efficacia della sentenza di fallimento che potrebbe essere revocata solo in esito a specifico reclamo. Ne’ la non impugnabilita’ in via autonoma del decreto di annullamento pregiudica la difesa del debitore fallito in quanto questa e’ affidata al principio contenuto nel disposto della L. Fall., art. 162, u.c., necessariamente applicabile a tutte le ipotesi menzionate in cui alla cessazione della procedura di concordato preventivo fa seguito la dichiarazione di fallimento, secondo il quale “Contro la sentenza che dichiara il fallimento e’ proponibile il reclamo a norma dell’art. 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilita’ della proposta di concordato”. In base a tale principio la circostanza che al provvedimento di cessazione della procedura faccia seguito la sentenza di fallimento che in tale provvedimento trova il presupposto processuale comporta che eventuali motivi di doglianza contro il medesimo possano e debbano essere fatti valere nell’ambito del reclamo avverso la sentenza di fallimento in considerazione della loro pregiudizialita’ rispetto ad eventuali altre motivazioni attinenti, in ipotesi, ai presupposti tipici della fallibilita’” (Cass. 2671/2012). Proprio i principi appena richiamati – tra l’altro fra le medesime parti dell’attuale giudizio – nel precedente qui riportato permettono di integrare la regola ivi affermata, precisando che anche nel caso di annullamento del concordato preventivo pronunciato dopo l’intervento del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 17, comma 1, che ha sostituito la L. Fall., art. 186, applicabile alla fattispecie, i mezzi di impugnazione attivabili, ove sia altresi’ dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, confluiscono nel necessario reclamo di cui alla L. Fall., art. 18 e presuppongono, quale circostanza voluta dalla norma, la immediata esecutivita’ di ciascuna delle statuizioni cosi’ rese dal tribunale, da emettersi – come avvenuto – nel riscontro dei rispettivi requisiti, senza attendere alcun passaggio in giudicato del decreto di annullamento del concordato preventivo, cessando da subito con tale provvedimento ogni effetto modificativo dei rapporti giuridici, e dunque in particolare quello remissorio, conseguente alla omologazione di cui alla L. Fall., art. 180.
Ed invero, proprio il principio della solo temporanea e limitata improcedibilita’ della dichiarazione di fallimento, quale affermato da Cass. s.u. 9935/2015 per i casi di pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva,
trova applicazione nella vicenda ora esaminata, posto che l’immediata esecutivita’ della pronuncia di annullamento del concordato impedisce che propriamente ricorra una nozione di pendenza, valevole ai predetti fini e cioe’ quale situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M..
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in favore di ciascun controricorrente secondo il criterio della soccombenza e come meglio da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, nella misura di Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al rimborso del 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.
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