CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14949 depositata il 20 luglio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – P.A. – LICENZIAMENTO – SENTENZA PENALE DI CONDANNA – REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE – SUSSISTE – GRAVISSIMO NOCUMENTO ALL’IMMAGINE, AL PRESTIGIO E AL DECORO DELLA PA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Rimini, rigettava l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dal Ministero della Giustizia a D.N.M., in servizio presso la Procura di Rimini, per comportamenti di rilevanza penale, accertati nel procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento definitiva, e consistenti nell’aver favorito la prostituzione di una collega di lavoro ed in concorso con quest’ultima nell’aver attestato falsamente la presenza in ufficio della stessa e nell’averle fatto indebitamente conseguire la retribuzione.
A base del decisum la Corte distrettuale, dopo aver rilevato la non equiparabilità della posizione della collega coinvolta nei fatti contestati con quella del D.N., per essere stato solo a quest’ultimo contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione, poneva il fondante rilievo secondo il quale la sanzione irrogata risultava proporzionata alla gravità dei fatti quali emergenti dagli atti del procedimento penale e tanto per il gravissimo nocumento all’immagine, al prestigio e al decoro della PA. Nè riteneva la Corte del merito che la decisione del dipendente di mutare la sede di servizio poteva essere ritenuta idonea a ripristinare il vincolo fiduciario oramai irrimediabilmente venuto meno.
Avverso questa sentenza il D.N. li ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.
La parte intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente deduce omessa motivazione sulla istanza di ammissione delle prove orali e violazione dell’art. 24 Cost., artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..
Sostiene il D.N. che tali prove ove ammesse avrebbero attestato la condotta irreprensibile tenuta da esso ricorrente durante tutti gli anni di servizio e avrebbero consentito d’individuare l’esatta portata dei fatti storici.
Con il secondo motivo il D.N. denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione e violazione del CCNL. Assume il ricorrente che la Corte di Appello ha erroneamente ricostruito, sulla base degli atti penali acquisiti, la reale gravità e portata dei fatti addebitati e non ha tenuto conto che il CCNL per comportamenti e molestie anche di carattere sessuale prevede una sanzione conservativa.
Con la terza critica il ricorrente allega vizio di motivazione e violazione del CCNL. Prospetta il D.N. che erroneamente la Corte del merito non ha valutato l’equiparabilità della sua posizione rispetto a quella della collega coinvolta nei fatti e non ha considerato, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, il CCNL. Con l’ultima censura il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di norma collettiva.
Denuncia il D.N. che la Corte del merito ha erroneamente valutato il ravvedimento e non ha considerato che il CCNL prevede quale circostanza attenuante proprio il ravvedimento.
Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno tratte unitariamente, sono infondate.
Preliminarmente va rilevato che la Corte del merito, quanto agli addebiti, ha ritenuto che gli stessi non erano stati sostanzialmente contestati e si è attenuta, relativamente alla ricostruzione dei fatti storici, alla sentenza penale definitiva pronunciata ex art. 444 c.p.p., ritenendo che, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (Cfr. in tal senso per tutte Cass. S.U. 31 ottobre 2012 n. 18701).
Tanto rende evidente l’inammissibilità della prova articolata dal D.N. tendente sostanzialmente ad una diversa ricostruzione dei fatti di cui trattasi. Circa, poi, le altre censure per vizio di motivazione, va annotato che dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, che nel caso in esame non ricorrono (V. per tutte Cass. 9 giugno 2014 n. 12928 e Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053).
Ciò esclude conseguentemente la rilevanza dei dedotti vizi di motivazione in ragione di una prospettata erronea valutazione degli atti di causa che non risultano neanche depositati insieme al ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4.
Relativamente alla affermata non equiparabilità tra la posizione del ricorrente e quella della collega coinvolta nei fatti per cui è causa è sufficiente annotare che la Corte del merito razionalmente esclude siffatta equiparabilità sul rilievo che per il D.N., e solo per lui, vi è stata sentenza di applicazione della pena per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
Le ipotesi, poi, previste dal contratto collettivo ai fini dell’applicazione di una sanzione meno grave di quella irrogata al ricorrente sono diverse da quelle contestate ed accertate.
Da ultimo va rimarcato che il c.d. ravvedimento, rappresentato, nella specie, dalla richiesta di trasferimento presso un altro ufficio giudiziario, è stato valutato dalla Corte territoriale ed è stato ritenuto inidoneo a ripristinare il vincolo fiduciario oramai irrimediabilmente venuto meno “per il gravissimo nocumento all’immagine, al prestigio ed al decoro della P.A.”.
Il ricorso, in conclusione, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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