CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15004 depositata il 16 giugno 2017
avverso l’ordinanza n. 23/27/2011 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 15 luglio 2011, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016 dal consigliere dottor SB; udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato BD, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la società controricorrente, l’avvocato RA (su delega), che ha chiesto l’inammissibilità od il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dottoressa MM, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
Fatti di causa
1.— Con ordinanza n. 23/27/2011, depositata il 15 luglio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: «CTR»), «ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge», sospendeva — su richiesta della contribuente s.r.l. R. — l’esecuzione della sentenza n. 20/36/2011 (impugnata per cassazione dalla medesima contribuente) con cui la stessa CTR, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. R. avverso la sentenza n. 120/18/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc: «cTp»), aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento per l’IRES 2005 emesso dall’Agenzia nei confronti della predetta società ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
2.— Avverso l’ordinanza, l’Agenzia delle entrate, dichiarando un valore di € 759.530,00, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 6 — 11 ottobre 2011.
3.— La s.r.l. R. resiste con controricorso notificato il 17 — 18 novembre 2011.
4.— Il Collegio, nel decidere il ricorso, delibera di adottare una motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1.— Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia società denuncia — in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.— la violazione degli artt. 373 cod. proc. civ. e 1, comma 2, 49 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR, con l’impugnata ordinanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione, adottato un provvedimento abnorme, per carenza di potere, non essendo applicabile al processo tributario l’art.373 cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile per le seguenti, ragioni, tra loro connesse.
In primo luogo, ai fini dell’impugnabilità per cassazione — ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.— di un provvedimento giudiziario, non è sufficiente che questo sia abnorme. Occorre infatti che (ove non presenti i requisiti formali di cui all’art. 132 cod. proc. civ.) integri una sentenza in senso sostanziale e, quindi, possegga caratteristiche di decisorietà e definitività, con idoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato (sul rilievo che i provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., settimo comma, neppure sotto il profilo processuale, ex plurimis, Cass. n. 12536 del 2012).
In secondo luogo, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. con la quale si dispone la sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza della CTR impugnata per cassazione, non costituisce un provvedimento abnorme, ma è ormai considerata legittima dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, anche in riferimento alla normativa anteriore al 2016. Infatti, in linea con varie pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 217 del 2010; ordinanza n. 254 e sentenza n. 109 del 2012; ordinanza n. 25 del 2014) che hanno ha prospettato la possibilità di interpretare il comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel senso che esso non impedisce al giudice di sospendere l’esecuzione delle sentenze tributarie d’appello ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha da tempo affermato (superando il precedente contrario orientamento) che «Al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373 cod.proc.civ., primo comma, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione» (Cass.n. 2845 del 2012).
Va sottolineato che il legislatore, prendendo atto di tale orientamento giurisprudenziale, ha poi introdotto — a far data dal 10 gennaio 2016 — l’art. 62-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, che espressamente consente la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello nel processo tributario, in modo analogo (anche se non identico) a quello previsto dall’art. 373 cod. proc. civ.
In terzo luogo, il provvedimento cautelare impugnato non è ricorribile per cassazione ai sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost., perché non è né definitivo né decisorio, in quanto la suddetta decisione cautelare ha carattere strumentale ed interinale, è destinata ad operare sino alla definizione del già instaurato giudizio di cassazione ed è inidonea ad assumere efficacia di giudicato sia dal punto di vista formale che sostanziale (ex plurimis: Cass. n. 5502 del 2011, che esclude la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza cautelare anche ove si deduca la sua abnormità; n. 17647 del 2009; n. 16537 del 2008).
2.— La sopra citata giurisprudenza di questa Corte in ordine agli artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 373 cod. proc. civ. si è formata successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione in esame. Ciò giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità
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