CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1503 del 27 gennaio 2016 – TARSU il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all’art.1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo