CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1503 del 27 gennaio 2016
TARSU – RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO – DECADENZA – TERMINE ANNUALE PER LA NOTIFICA DEL RUOLO – RISCOSSIONE A MEZZO DI TITOLO ESECUTIVO – ART. 1, L. N. 296 DEL 2006 – TERMINE TRIENNALE – INAPPLICABILITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La B. Riscossioni in qualità di concessionario per la riscossione per la provincia di Lucca aveva notificato in data 29/3/2006 a G.A., Q.A. e Q.P.T. una cartella di pagamento per importi relativi a TARSU per gli anni d’imposta 2001 e 2002.
I contribuenti impugnarono la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca lamentando la decadenza dell’ente dal potere di riscossione per tardiva formazione del ruolo d’imposta ex art. 72 D.L.gs 507 del 1993.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accolse il ricorso con sentenza confermata, su appello del Comune di Lucca dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Lucca con un motivo e G.A. e Q.A. resistono con controricorso e memoria. Il Comune di Lucca ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Lucca lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di decadenza annuale di cui all’art. 72 D.L.gs 507/1993 mentre, al contrario, risulta applicabile l’art.1 commi 163 e 171 della legge 296 del 2006 il quale prevede in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti in tema di riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all’art.1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Tuttavia nel caso specifico non si applica la suddetta norma, la quale ha disciplinato e modificato solo l’ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali, e ciò in quanto il Comune di Lucca, decidendo di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo deve sottostare al più breve termine annuale di cui all’art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
Parte ricorrente erroneamente afferma l’implicita abrogazione dell’art. 72 D.L.gs 507/1993 per effetto della legislazione sopravvenuta che riguarda invece una ipotesi di riscossione diversa dal ruolo. Il Comune di Lucca, quindi, avendo scelto il sistema di riscossione tramite ruolo deve anche applicare il termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione e non può dunque invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla legge finanziaria 269/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.
Per quanto sopra la sentenza impugnata va confermata mentre la mancanza di precedenti specifici della Corte giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Comune di Lucca e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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