CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15037 depositata il 21 luglio 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – REGIME RIFORMATO – DEPOSITO DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL RICORRENTE – TERMINE DI DECADENZA – INDIVIDUAZIONE – RILEVABILITÀ D’UFFICIO – FONDAMENTO – FATTISPECIE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. U. Consortile proposta dalla s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, la quale lamentava l’esclusione del credito insinuato, in nome e per conto della s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, fondato su decreto ingiuntivo emesso in favore della s.p.a. Banca Antonveneta, per mancata produzione dell’attestato di esecutorieta’ del decreto.
Il Tribunale ha rilevato d’ufficio, nella contumacia del curatore fallimentare, il difetto di legittimazione attiva della banca opponente, la quale non aveva prodotto la procura della S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena e non aveva neppure dedotto le circostanze che la legittimavano a far valere un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto diverso anche dalla propria mandante.
Contro il decreto la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, nella spiegata qualita’, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Non ha svolto difese il curatore fallimentare intimato.
2.- Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando l’inosservanza del principio per il quale al giudice e’ consentito accertare d’ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la “legitimatio ad causam” attiva e passiva, ma non di rilevare d’ufficio l’effettiva titolarita’ dell’obbligazione dedotta in giudizio. Deduce che in sede di accertamento del passivo il giudice delegato aveva escluso il credito – in assenza di altre contestazioni del curatore – soltanto perche’ non era stata prodotta la prova dell’esecutorieta’ del decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia rilevato d’ufficio la questione di legittimazione senza provocare il contraddittorio su di essa.
3.- Il primo motivo e’ infondato perche’ le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente precisato che la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
E’ infondato anche il secondo motivo, perche’ la questione della rappresentanza apparteneva gia’ al contraddittorio, essendo stata dedotta dall’opponente senza provarla. Ne’ il tribunale avrebbe potuto applicare l’art 182 c.p.c., stante la preclusione della L. Fall., art. 99.
Infatti, in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza e’ rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilita’ delle parti (Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 14/12/2015).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.