CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15044 depositata il 16 giugno 2017
TARSU – AVVISO DI ACCERTAMENTO – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA – INUTILIZZABILITA’ DELL’IMMOBILE – IRRILEVANZA – RATIO
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
In relazione ad avviso di accertamento notificato a (OMISSIS) per omessa denuncia e omesso pagamento TARSU sugli anni 2003/2007, il Comune di Foggia ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.
Il ricorso denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62, 70 e vizio di motivazione, avendo il giudice d’appello escluso la tassazione per l’inutilizzabilita’ dell’immobile, malgrado questa non fosse stata denunciata dal contribuente, che anzi aveva ottenuto per la medesima unita’ la deduzione ICI “prima casa”.
In base alla norma generale del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 1, la TARSU e’ dovuta per il solo fatto della detenzione immobiliare, sicche’ le deroghe ammesse dall’articolo 62, comma 2, non operano per la mera situazione di fatto, ma soltanto ove questa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 15 febbraio 2013, n. 3772, Rv. 625621).
Il giudice d’appello ha violato tale principio di diritto, esprimendo una ratio decidendi limitata all’inutilizzabilita’ dell’immobile quale dato fattuale, senza riguardo per il dato formale della denuncia.
Il ricorso deve essere accolto quanto alla violazione di legge (la denuncia motivazionale e’ inammissibile, poiche’ l’articolo 360 c.p.c., n. 5, si applica ratione temporis nel testo novellato dalla I. 134/2012); la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.