CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15082 depositata il 21 luglio 2016 – Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 legge n. 604/66 può consistere anche soltanto in una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, esse possono suddividersi fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale può legittimamente far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente