CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15306 depositata il 25 luglio 2016 – L’art. 52 della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 152 disp. att. c.p.c. stabilisce che le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali (nel caso in esame riguarda l’assegno ordinario di invalidità) non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio