CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15317 depositata il 25 luglio 2016 – In materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all’estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all’estero, risolvendosi la corresponsione dell’importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività