CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15344 del 25 luglio 2016 – L’inserimento di un credito nell’elenco dei creditori redatto dal liquidatore di una società poi fallita non è equiparabile a riconoscimento del debito e, in ogni caso, non impedisce al terzo, che ne impugni l’ammissione allo stato passivo, di contestare il rapporto sottostante.