CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15346 del 25 luglio 2016 – Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro