CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15624 del 27 luglio 2016
SOCIETÀ DI PERSONE – RECESSO DEL SOCIO – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN FAVORE DEL SOCIO USCENTE – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – PRECEDENTE CESSIONE DELLA QUOTA CON ATTO IMPUGNATO PER SIMULAZIONE – NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ LOGICO-GIURIDICA – CONSEGUENZE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2002, R.R. ha convenuto in giudizio la Immobiliare C. sas, E.P. e C.N. ed ha chiesto che fosse accertato di essere socio e titolare del 40% della partecipazione nella predetta società, essendo simulata la cessione delle quote sociali al C.N., stipulata con atto del 5 novembre 1993; ha chiesto che fosse dichiarato il diritto alla liquidazione della quota di sua spettanza, avendo receduto dalla società in data 5 aprile 2001, con condanna dei convenuti a pagare la somma corrispondente al relativo valore e di C.N. a rendere il conto della gestione della società dal 1993 al 2001.
I convenuti, costituitisi, hanno eccepito la prescrizione quinquennale e chiesto il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro, ha dichiarato simulata e, quindi, inefficace la cessione delle quote; ha accertato il recesso di R. dalla società e ha condannato i convenuti a corrispondere € 403.895,00, a titolo di liquidazione della quota, e ordinato a C.N. di rendere il conto.
Il gravame è stato accolto dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza 22 marzo 2013, che ha rigettato le domande di R. La Corte ha ritenuto che l’azione per la liquidazione della quota fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949 c.c., nel termine decorrente dalla redazione dell’atto di cessione del 5 novembre 1993, sicché la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta, in data 13 aprile 2002, quando il suddetto termine era già spirato.
Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un complesso motivo, illustrato da memoria, cui si sono opposti la Immobiliare C., P. e N.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, il R. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2289 e 2949 c.c., per avere erroneamente fatto decorrere la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota dalla data dell’atto di cessione, nonostante che ne avesse denunciato fondatamente la simulazione, anziché dalla comunicazione del recesso dalla società in data 5 aprile 2001, rispetto alla quale la domanda giudiziale era tempestiva. Il motivo è fondato.
La questione giuridica che si pone è quella della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2949 c.c. (la cui applicabilità nella fattispecie non è contestata) per l’esercizio del diritto alla liquidazione del controvalore in denaro della quota del socio receduto (ex art. 2289 c.c.), in un caso in cui vi era stata una cessione della medesima quota con atto impugnato per simulazione.
La Corte d’appello ha individuato il dies a quo nell’atto di cessione, poiché il diritto alla liquidazione della quota presuppone la qualità di socio, la quale sarebbe venuta meno in capo al R. per effetto di quella cessione, avvenuta in una data (novembre 1993) risalente a più di cinque anni prima della proposizione della domanda giudiziale (aprile 2002), non potendo egli recedere da una società nella quale non era più socio.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, per fare decorrere la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota sociale dalla data dell’atto di cessione del 1993 e per desumerne l’effetto di ritenere irrilevante il recesso operato (nel 2001) quando il R. non era più socio, la Corte di merito avrebbe dovuto preliminarmente accertare la realtà ed efficacia di quella cessione e, quindi, l’infondatezza nel merito della domanda di simulazione proposta dal R.
Questo accertamento è del tutto mancato, avendo la sentenza impugnata fatto decorrere la prescrizione dalla data della cessione del 1993 che, però, se fosse stata simulata, non avrebbe prodotto alcun effetto tra le parti (art. 1414 c.c.), con la conseguenza che il R. sarebbe rimasto socio della società sino al momento del recesso avvenuto nel 2001, quando sarebbe maturato il suo diritto alla liquidazione della quota, tempestivamente azionato in giudizio nel 2002.
A fronte dell’eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti per paralizzare la domanda attorea di liquidazione della quota sociale, la Corte avrebbe dovuto indagare sull’atto di cessione, il quale, se simulato, avrebbe evidenziato il perdurante status di socio del R. e la tempestività della sua domanda, in quanto proposta nel 2002, a fronte del recesso avvenuto nel 2001. Inoltre, se la cessione fosse stata – come implicitamente ritenuto nella sentenza impugnata – reale e non simulata, la Corte di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda del R. non per prescrizione, ma per insussistenza dell’invocato diritto alla liquidazione della quota, in quanto privo di collegamento con la vendita della stessa, dalla quale avrebbe potuto sorgere, in ipotesi, solo il diritto al pagamento del prezzo.
A conforto dell’opposta soluzione, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questa Corte (sent. n. 11973/1992) che, su una domanda proposta dal socio cedente nei confronti della società e di chi risultava socio cessionario, al fine di denunciare l’illegittimità dell’annotazione del trasferimento della quota nei libri sociali e, quindi, di rivendicare la persistenza dello status di socio con i diritti ad esso connessi, ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, a norma dell’art. 2949 c.c., e ne ha fissato la decorrenza dalla suddetta annotazione, che segnava il momento in cui il trasferimento era impugnabile dal cedente e dai suoi eredi. Tale precedente, tuttavia, non è pertinente, poiché in quel caso non era stata richiesta la liquidazione della quota in conseguenza di un atto di recesso, né dedotta la simulazione del trasferimento della partecipazione sociale. La Corte d’appello, in sostanza, non ha colto il nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra la questione della liquidazione della quota sociale e quella della simulazione della cessione.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, al fine di riesaminare l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dal R., con riguardo alla sua decorrenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
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